24.11.2014

Servizi immobiliari, bussola Ue per l’Iva

  • Il Sole 24 Ore

Una bussola Ue per individuare i criteri di territorialità Iva legati ai servizi immobiliari. Senza aspettarne l’entrata in vigore, molte norme contenute nel regolamento Ue 1042/2013 possono già essere considerate. Il regolamento avrà effetto solo dal 1° gennaio 2017, ma le sue disposizioni hanno una chiara valenza interpretativa e dunque possono già essere utilizzate per risolvere problematiche specifiche.

Una bussola disponibile fin da oggi. Senza aspettarne l’entrata in vigore, molte delle disposizioni contenute nel regolamento Ue n. 1042/2013 possono già essere considerate per individuare i criteri di territorialità Iva legati ai servizi immobiliari.
Il regolamento avrà effetto solo dal 1° gennaio 2017, per tener conto, come indicato nelle premesse, delle «conseguenze rilevanti nella legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri». Tuttavia, poiché si tratta di disposizioni che integrano il regolamento d’esecuzione n. 282/2011 (che sostituì il regolamento n. 1777/2005), esse hanno una chiara valenza interpretativa e, pertanto, possono essere già utilizzate per la soluzione di specifiche problematiche, soprattutto ove non contrastanti con norme vigenti o con precedenti orientamenti della prassi o giurisprudenziali.
I servizi immobiliari
Per le operazioni immobiliari, il criterio di territorialità per le cessioni/prestazioni è semplice: l’operazione è localizzata – e tendenzialmente tassata ai fini Iva – nel luogo in cui è ubicato l’immobile (articoli 7-bis, comma 1 e 7-quater, lettera a del Dpr 633/72).
Ciò che non è semplice, in molti casi, è stabilire se un bene è «immobile» o se un determinato servizio ha natura immobiliare. Il tutto è reso più complicato in presenza di orientamenti divergenti da parte delle amministrazioni interessate, quando si tratta di operazioni internazionali. Il regolamento cerca di risolvere tali difficoltà:
introducendo la nozione di immobile (articolo 13-ter);
individuando una serie di servizi che possono ritenersi “immobiliari” (articolo 31-bis, par. 2) o che non sono tali (par. 3).
In linea con l’insegnamento della Corte di giustizia Ue (causa C-166/05), i servizi immobiliari devono presentare un nesso sufficientemente diretto (fisico o giuridico) con l’immobile: nel senso che da esso “promanano”, essendo l’immobile un elemento costitutivo del servizio (prestazioni alberghiere, per esempio), o sono ad esso diretti, come avviene per i lavori di costruzione/demolizione di fabbricati o loro parti.
Per molte situazioni, il regolamento fornisce utili indicazioni.
Progettazione. Sono immobiliari le prestazioni per la progettazione di uno specifico fabbricato, anche se poi questo non sarà costruito, mentre non lo sono i progetti per immobili ovunque replicabili (come nel caso del layout di uno showroom o di un negozio).
Leasing o locazione. È un servizio immobiliare il leasing o la locazione, ma solo quando l’immobile o una sua parte è assegnato a uso esclusivo del destinatario (è così recepito l’orientamento della sentenza europea C-155/12, ma potrebbe dover essere rivista la risposta 1.4 della circolare n. 28/E/2011) e sempre se l’uso dell’immobile non rientra in una prestazione pubblicitaria, come prevede l’articolo 31-bis, par. 3, lett. c) (il cartellone pubblicitario sulla facciata di un edificio, in ipotesi).
Manutenzione, pulizia, ristrutturazione. I lavori di manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, compresi i lavori di pulizia e quelli di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet, sono servizi immobiliari.
Installazione. Allo stesso modo, è una prestazione immobiliare l’installazione (e successiva manutenzione, riparazione e controllo) di elementi che possano considerarsi beni immobili una volta installati o montati sul fabbricato, perché ne diventano parte integrante e lo completano (articolo 13-ter, lettera c) o vi sono installati permanentemente, senza possibilità di essere rimossi a meno di distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio (lettera d).
Le fiere
In linea con la sentenza nella causa C-530/09, il regolamento stabilisce anche che le prestazioni di progettazione e messa a disposizione temporanea di stand presso fiere ed esposizioni e altri servizi correlati non sono considerate relative a beni immobili.
Non è però ancora risolto il dubbio se la fattispecie indicata nel par. 3, lettera e), dell’articolo 31-bis, si riferisca esclusivamente a tale tipologia di prestazioni o se, più in generale (come sarebbe opportuno), riguardi i servizi fieristici in senso lato, a prescindere dal livello di complessità (già oggetto della sentenza C-114/05). Sul punto, è auspicabile un chiarimento, visto che anche la recente circolare 26/E/2014 (Expo 2015) non appare risolutiva.