Milano
Un circuito alternativo ai tribunali. Per risolvere le più classiche delle controversie tra investitori e intermediari, quelle relative alla (presunta) violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, contando su tempi brevissimi per il verdetto senza perdere in competenza del “giudice”. È questa l’ipotesi cui sta lavorando Consob, ieri rilanciata dal presidente Giuseppe Vegas che, in un passaggio della relazione, ha sottolineato come «le regole e i controlli sono necessari, ma non sono sufficienti. É indispensabile disporre di un meccanismo di rapida composizione dei conflitti che si possono venire a creare tra intermediari e investitori. Il decreto legislativo dello scorso agosto ha recepito la direttiva europea in materia di Alternative dispute resolution (Adr) e ha accolto la proposta di Consob di istituire un arbitro finanziario».
Con vantaggio indubbio per i risparmiatori che, a dire di Vegas, «potranno far valere le loro ragioni, senza attendere i tempi di un procedimento giurisdizionale e in modo del tutto gratuito. Si tratta di un meccanismo stragiudiziale che prevede tempi molto rapidi, al massimo novanta giorni, per la conclusione delle controversie, la partecipazione obbligatoria dell’intermediario, la centralizzazione del processo decisionale e sanzioni per chi non si adegua al giudizio dell’arbitro».
Consob ha in realtà già messo a punto uno schema di Regolamento per disciplinare il nuovo Organismo che sostituirà la “vecchia” camera arbitrale: il provvedimento è stato messo in consultazione nelle settimane scorse e, entro l’estate o al più tardi a settembre, il testo troverà la sua versione definitiva. Determinante, alla luce anche di quello che avviene sul fronte della mediazione civile dove proprio la partecipazione delle parti al tentativo di conciliazione rappresenta uno degli scogli principali, è l’obbligo di partecipazione al procedimento da parte dell’intermediario.
Il ricorso all’Organismo Consob può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori. Almeno due condizioni preliminari però devono essere soddisfatte: l’assenza di altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; inoltre deve essere stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario. Il ricorso all’Organismo deve, in ogni caso, essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Lo schema di Regolamento chiarisce anche il set di misure a disposizione per la soluzione della controversie. Il procedimento è così definito con pronuncia adottata sulla base dei fatti allegati e dei documenti prodotti dalle parti, applicando le norme che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti Consob e Autorità europea di controllo dei mercati, delle linee guida delle associazioni di categoria, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce.
La sanzione in caso di mancato rispetto del giudizio è soprattutto reputazionale, visto che dell’inadempimento va data notizia sia sul web dell’intermediario (per 6 mesi) sia su quello dell’Organismo sia con pubblicazione su 2 quotidiani. Potrà poi essere aperto un procedimento davanti all’autorità giudiziaria.
Giovanni Negri