Le contestazioni scaturivano da accertamenti bancari svolti della Guardia di Finanza che aveva quantificato la base imponibile non dichiarata sulla scorta dei versamenti effettuati dal contribuente e non giustificati. Inoltre, i militari avevano considerato soltanto i ricavi e non anche i prelevamenti sintomatici di costi.
Avverso la misura cautelare era stato presentato ricorso da parte dell’indagato al Tribunale del riesame, che però lo ha respinto confermando il sequestro. In particolare i giudici del riesame, dopo aver valutato l’attività di indagine della GdF, avevano ritenuto sussistente il fumus di tutti i delitti contestati all’indagato, osservando che dall’analisi dei dati contabili, registri Iva, rapporti bancari eccetera erano emersi rilevanti accrediti su conti correnti rimasti senza giustificazione anche in sede di Pvc.
L’indagato ha presentato ricorso eccependo in buona sostanza che la GdF aveva determinato l’importo del reddito non dichiarato applicando le presunzioni fiscali previste dall’articolo 32 del Dpr 600/73 in materia di indagini finanziarie.
Era così evidenziato che tali presunzioni avevano esclusiva rilevanza fiscale ma non potevano essere utilizzate in sede penale, neppure per fondare l’applicazione di una misura cautelare. Inoltre, non erano stati scomputati dalla base imponibile così determinata, eventuali costi e oneri sostenuti facilmente desumibili dall’analisi dei prelevamenti effettuati dai conti correnti.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che le presunzioni legali vigenti in campo fiscale, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati tributari, hanno un valore indiziario sufficiente a integrare il fumus del reato. Ne consegue che in assenza di elementi giustificativi di segno contrario da parte dell’interessato e di qualsivoglia contestazione del contenuto del Pvc (se non circa il metodo di calcolo della base imponibile) esse possono giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale.
Peraltro, secondo i giudici di legittimità, l’eccezione difensiva per la quale la GdF non avrebbe verificato l’esistenza di spese e costi necessari per la produzione del reddito, deve considerarsi corretta ma, nella specie, non era stato allegato alcun documento idoneo a contrastare il calcolo dell’imposta evasa eseguito mediante la presunzione legale. Va tenuto presente che la pronuncia della Cassazione attiene una misura cautelare per la cui legittimità è sufficiente il fumus del delitto, occorre però ricordare che ai fini di una condanna, secondo l’orientamento della Corte, le presunzioni fiscali rappresentano dei meri indizi non sufficienti di per sé a provare la colpevolezza.