La durata breve del semaforo giallo non può essere un motivo legittimo per non pagare una multa. E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n.567/2019 pubblicata lo scorso 11 gennaio. La vicenda riguarda il ricorso presentato davanti al giudice di pace con cui si contestava un verbale della polizia municipale per violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della strada (sanzione per mancato rispetto del semaforo). Il ricorrente sosteneva che «la durata di proiezione della luce semaforica gialla fosse stata di tale brevità da non consentire l’arresto in sicurezza del veicolo all’apparire della luce rossa». Il giudice di pace ha respinto il ricorso, ritenendo non provate le asserzioni della ricorrente. La contestazione è arrivata, così, davanti al tribunale di Bologna che ha rigettato l’appello. Secondo il tribunale, orientamento seguito anche dalla Corte, «il codice della strada non dispone nulla circa una durata determinata per la proiezione delle segnalazioni semaforiche luminose». Inoltre, è mancato qualsiasi riscontro concreto della effettiva durata, visto che il ricorrente «non ha dato alcuna prova neppure dei rilevamenti dalla stessa effettuata».
Michele Damiani