Le misure originarie della legge di Stabilità penalizzavano, rispetto a quanto era previsto dal decreto legge 66/2014, le imprese e i professionisti che, per la tipologia di attività esercitata ovvero per la propria organizzazione, si trovano a operare senza personale dipendente ovvero con manodopera precaria. Si pensi ad esempio alle imprese che esternalizzano alcune rilevanti funzioni produttive o quelle immobiliari che pagano Irap anche se in perdita a motivo dell’elevato peso degli oneri finanziari.
L’emendamento di ieri estende in qualche modo gli sconti Irap anche a quei contribuenti che, pur subendo il ritorno dell’aliquota alla precedente misura del 3,9%, non potranno usufruire della deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile.
Viene infatti stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle imprese e ai professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti verrà attribuito un credito di imposta da compensare nel modello «F24» pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito potrà essere utilizzato già dall’inizio dell’anno di presentazione della dichiarazione Irap. Ad esempio, dal 1° gennaio 2016, questi contribuenti potranno compensare il 10% dell’Irap che risulterà nella dichiarazione riferita al 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016.
Questa correzione si traduce, di fatto, nel ripristino, per i soggetti senza dipendenti (e dunque senza deduzioni per il costo del personale), dell’Irap al 3,5% che era stata originariamente stabilita dal decreto legge 66/2014. Essa peraltro non è in grado di risolvere tutte le problematiche derivanti dalla disposizione contenuta nella prima versione della legge di Stabilità. Lo sconto Irap del 10%, infatti, non pare letteralmente spettare a quelle imprese che impiegano lavoratori subordinati assunti con contratti a tempo determinato, dato che la norma parla genericamente di soggetti che non si avvalgono di dipendenti. I contratti a tempo determinato, però, non consentono tuttora alcuna deduzione dalla base imponibile, venendosi a creare una ancor più rilevante anomalia: indeducibilità del costo del lavoro a tempo determinato che si somma all’applicazione della aliquota 3,9% senza alcun credito di imposta. Il bonus del 10% potrà invece essere applicato da parte dei contribuenti che, senza alcun dipendente, impiegano collaboratori coordinati o lavoratori a progetto, il cui rapporto lavorativo non rientra tra quelli di dipendenza.