19.12.2014

Sconti Irap, ma non per tutti

  • Il Sole 24 Ore
Sconti Irap anche per le imprese e i professionisti senza lavoratori dipendenti. Un emendamento formulato dal relatore alla legge di Stabilità introduce, dal periodo di imposta 2015, un credito di impostapari al 10% dell’Irap liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Per questi soggetti, che non possono usufruire della deduzione integrale del costo del lavoro, il carico di Irap scenderà, di fatto, al 3,5 per cento.
Il disegno di legge di Stabilità approvato in autunno dal Governo e attualmente in fase di approvazione parlamentare prevede un doppio intervento sull’Irap. Da un lato si prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2015, la deduzione integrale (e non solo limitata agli attuali importi fissi) del costo delle retribuzioni e oneri accessori dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (i contributi previdenziali e assistenziali pagati per questi dipendenti erano già deducibili in base alle norme precedenti). Dall’altro, si riporta l’aliquota Irap, già dall’esercizio 2014, alle misure vigenti prima del decreto 66/2014 e dunque, per le imprese commerciali e industriali e per i professionisti, al 3,9% in luogo del 3,5 per cento. La norma fa anche salvi gli effetti dei minori versamenti in acconto effettuati a novembre 2014 con il metodo previsionale, applicando la minore aliquota che, dal 1° gennaio 2015, sarà invece abrogata.
Le misure originarie della legge di Stabilità penalizzavano, rispetto a quanto era previsto dal decreto legge 66/2014, le imprese e i professionisti che, per la tipologia di attività esercitata ovvero per la propria organizzazione, si trovano a operare senza personale dipendente ovvero con manodopera precaria. Si pensi ad esempio alle imprese che esternalizzano alcune rilevanti funzioni produttive o quelle immobiliari che pagano Irap anche se in perdita a motivo dell’elevato peso degli oneri finanziari.
L’emendamento di ieri estende in qualche modo gli sconti Irap anche a quei contribuenti che, pur subendo il ritorno dell’aliquota alla precedente misura del 3,9%, non potranno usufruire della deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile.
Viene infatti stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle imprese e ai professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti verrà attribuito un credito di imposta da compensare nel modello «F24» pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito potrà essere utilizzato già dall’inizio dell’anno di presentazione della dichiarazione Irap. Ad esempio, dal 1° gennaio 2016, questi contribuenti potranno compensare il 10% dell’Irap che risulterà nella dichiarazione riferita al 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016.
Questa correzione si traduce, di fatto, nel ripristino, per i soggetti senza dipendenti (e dunque senza deduzioni per il costo del personale), dell’Irap al 3,5% che era stata originariamente stabilita dal decreto legge 66/2014. Essa peraltro non è in grado di risolvere tutte le problematiche derivanti dalla disposizione contenuta nella prima versione della legge di Stabilità. Lo sconto Irap del 10%, infatti, non pare letteralmente spettare a quelle imprese che impiegano lavoratori subordinati assunti con contratti a tempo determinato, dato che la norma parla genericamente di soggetti che non si avvalgono di dipendenti. I contratti a tempo determinato, però, non consentono tuttora alcuna deduzione dalla base imponibile, venendosi a creare una ancor più rilevante anomalia: indeducibilità del costo del lavoro a tempo determinato che si somma all’applicazione della aliquota 3,9% senza alcun credito di imposta. Il bonus del 10% potrà invece essere applicato da parte dei contribuenti che, senza alcun dipendente, impiegano collaboratori coordinati o lavoratori a progetto, il cui rapporto lavorativo non rientra tra quelli di dipendenza.