27.06.2022

Scelte obbligate per giudici e pm

  • Italia Oggi

La giustizia cambia pelle. Si allarga il solco fra giudici e pm: un solo passaggio in carriera tra funzione giudicante e requirente (e viceversa). Diventa annuale il fascicolo per la valutazione della performance per i magistrati. Nei consigli giudiziari voto unitario espresso dalla componente degli avvocati sulla professionalità delle toghe. Addio alle nomine a pacchetto per gli incarichi di vertice negli uffici. Più poteri al procuratore nell’organizzazione del lavoro. Criteri generali deliberati dal Parlamento per l’esercizio dell’azione penale. Mai più porte girevoli giustizia-politica. Sono le principali misure contenute nella riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm (la cosiddetta riforma Cartabia), diventata legge (legge n. 71 del 17/6/2022) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022, che prevede deleghe al governo.

I passaggi. Diventa possibile un solo cambio di funzione da giudice a pm e viceversa, nel penale, entro i dieci anni dall’assegnazione della prima sede. Nessun limite, invece, al conferimento delle funzioni di legittimità. Scatta un giudizio ad hoc (discreto, buono, ottimo) sulla capacità del magistrato organizzarsi il lavoro. È aggiornato ogni anno, e non più ogni quattro, il fascicolo per la valutazione del magistrato, che va considerato per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, oltre che in sede di verifica della professionalità. Presso l’ufficio di appartenenza si tiene una cartella personale che conterrà per ogni anno di attività i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo. Sono considerati: la tempestività dell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio e ogni altro elemento rilevante. Sulla valutazione pesa il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti. E i fatti accertati in via definitiva nei procedimenti disciplinari devono comunque essere oggetto di valutazione per la progressione della carriera: reiterati giudizi negativi hanno conseguenze sulla progressione economica e sull’attribuzione delle funzioni. Nei consigli giudiziari, poi, avvocati e professori universitari possono partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni sulla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. La componente forense esprime un voto unitario in sede di deliberazione. Ma soltanto se sussistono segnalazioni specifiche (positive o negative) sul giudice o pm in verifica da parte del Consiglio dell’ordine.

Accesso semplificato. Per il concorso in magistratura, via Arenula determina ogni anno il numero di posti che diventeranno vacanti nei quattro anni successivi e bandisce di conseguenza la tornata annuale entro il mese di settembre. L’obiettivo è abbandonare il modello del concorso di secondo grado, in modo da ridurre i tempi che passano tra la laurea e l’immissione in ruolo. Cambia l’esame: da riformare le prove scritte (tre, sulle capacità del candidato di inquadrare i problemi) e orali, con la riduzione delle materie. Palazzo Chigi, fra l’altro, è delegato a ridurre gli incarichi direttivi e semidirettivi delle toghe, rivedendo i criteri di assegnazione. Possibile diventare consigliere di Cassazione dopo dieci anni di funzioni di merito. Valide per quattro anni le tabelle organizzative per gli uffici giudicanti. Il procuratore, invece, deve predisporre un «progetto organizzativo dell’ufficio» con «le misure» necessarie a garantire «l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale». Il tutto indicando «criteri di priorità» le notizie di reato da trattare con precedenza nell’ambito dei criteri generali deliberati dal Parlamento. E tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specificità del territorio e delle risorse disponibili. Magistrati fuori ruolo soltanto dopo dieci anni sul campo e al massimo per sette anni (dieci per i distaccati presso organi costituzionali e di governo). Corsi di formazione dalla scuola superiore della magistratura: chi punta a incarichi semidirettivi e direttivi deve avere anche capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici.

Vince il Mattarellum. Al Csm i togati salgono da sedici a venti e i laici da otto a dieci. Il sistema elettorale dei primi diventa misto, una sorta di Mattarellum: binominale maggioritario, con quota proporzionale per cinque dei tredici giudici di merito. Due dei venti togati sono espressi dalla Cassazione, cinque dai pm e tredici dai giudici. Sette i collegi: uno alla Suprema corte, due per la funzione requirente, quattro per la giudicante. In ogni collegio sono eletti due componenti. C’è poi il collegio unico nazionale per i giudici con ripartizione proporzionale dei seggi. Recuperato il miglior terzo fra i pm in base alla percentuale dei voti. Ciascun magistrato può presentare la sua candidatura a Palazzo dei Marescialli: i collegamenti fra candidati rilevano solo ai fini del proporzionale. Servono almeno sei candidati per ogni collegio: se non è garantita la parità di genere scatta il sorteggio. Le toghe vicine alla pensione non possono più candidarsi al Csm: bisogna evitare che decadano dall’organo di autogoverno una volta collocati a riposo. Dunque, possono aspirare a un seggio soltanto le toghe che alla data di inizio del mandato possono assicurare almeno quattro anni di servizio prima della quiescenza. Chi fa parte della commissione disciplinare non può entrare in quella che conferisce incarichi direttivi e semidirettivi, rispetto ai quali scattano regole anti-correnti: contro le nomine a pacchetto si segue l’ordine cronologico.

Aspettativa obbligatoria. Scatta il divieto di esercitare contestualmente funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, sia per cariche elettive nazionali e locali, sia per gli incarichi di governo nazionali, regionali e locali. Obbligatoria l’aspettativa, senza assegni in caso d’incarichi locali. A fine mandato le toghe che hanno assunto cariche elettive non possono più tornare a svolgere funzioni: sono collocate fuori ruolo presso il ministero di appartenenza o le sezioni consultive del Consiglio di Stato, quelle di controllo della Corte dei conti e il massimario della Cassazione. Chi non è stato eletto non potrà tornare a lavorare nella regione per tre anni, né fare il capo di un ufficio giudiziario, il pm, il gip e il gup.