24.03.2017

Scambio dati esteso ai ruling

  • Italia Oggi

Lo scambio automatico di informazioni abbraccia anche i ruling. A partire dal 1° gennaio 2017 gli stati membri dell’Unione europea devono inviarsi reciprocamente le informazioni relative agli accordi fiscali preventivi stipulati con le imprese. Oggetto della cooperazione sono i ruling sottoscritti a partire dal corrente anno.

Ma la «fotografia» sarà anche retroattiva: rientrano nell’obbligo di scambio, infatti, pure gli accordi firmati o rinnovati nel 2012 e 2013 (purché in vigore alla data del 1° gennaio 2014), nonché quelli siglati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. È quanto prevede il dlgs n. 32/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 di ieri, immediatamente in vigore.

Il contesto. Il decreto recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva n. 2015/2376/Ue. Quest’ultima ha ampliato la portata della Direttiva 2011/16/UE, cioè l’atto legislativo che disciplina a livello comunitario lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, inserendo nel perimetro della collaborazione anche i dati concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (Apa). Si tratta della risposta che il legislatore europeo ha voluto dare dopo lo scandalo «LuxLeaks», scoppiato nel novembre 2014, che ha portato alla luce l’esistenza di accordi particolarmente favorevoli per le imprese concessi dalle autorità fiscali del Granducato, consentendo alle aziende di scontare un onere fiscale minimo. A seguito delle indagini svolte dalla Commissione Ue, pratiche di utilizzo dei ruling in violazione della normativa sugli aiuti di stato sono state riscontrate in altri paesi membri, quali Paesi Bassi, Belgio e Irlanda, coinvolgendo note multinazionali. Da qui la scelta delle istituzioni Ue di garantire la piena conoscibilità tra tax authorities delle informazioni relative ai ruling, trasformando lo scambio da spontaneo (di fatto mai utilizzato) a obbligatorio.

Quali accordi. Come previsto dall’articolo 1 del dlgs pubblicato ieri, il fisco italiano dovrà comunicare i dati relativi agli accordi preventivi relativi a stabili organizzazioni, exit tax, operazioni transfrontaliere, patent box, nonché ai pareri resi su istanze di interpello aventi a oggetto l’interpretazione o l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di un’operazione crossborder. Rientrano naturalmente nell’obbligo gli accordi preventivi sul transfer pricing (Apa unilaterali, bilaterali o multilaterali), grazie ai quali le imprese con attività internazionale possono definire preventivamente in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo.

Quali dati. L’articolo 8-bis della Direttiva 2011/16/Ue definisce il set informativo minimo da trasmettere, che comprende i dati identificativi della società, una sintesi del contenuto dell’accordo, le date di decorrenza e di validità, i metodi di transfer pricing utilizzati. Gli stati membri potranno poi chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell’Apa.

Privacy ed eccezioni. Una delle maggiori preoccupazioni manifestate dagli operatori riguarda la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Sul punto, sia la direttiva sia il dlgs attuativo fanno riferimento al «registro centrale sicuro» istituito dalla Commissione Ue. In ogni caso, l’invio dei dati non dovrà comportare la rivelazione «di un segreto commerciale, industriale o professionale» o di informazioni che sarebbero contrarie all’ordine pubblico. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, sono esclusi dallo scambio obbligatorio gli Apa conclusi con paesi extra-Ue, qualora la Convenzione che sta alla base non ne preveda la divulgazione (possibile tuttavia con il consenso della tax authority del paese terzo). I ruling riguardanti esclusivamente persone fisiche resteranno invece esclusi dallo scambio dati.

Valerio Stroppa