28.07.2015

Sanzioni, stop alla riforma a tempo

  • Il Sole 24 Ore
Dietrofront del Governo sulla riforma a tempo delle sanzioni penali. E se si troveranno le coperture, l’Esecutivo è pronto a superare, già in questa fase di confronto parlamentare con le commissioni Finanze, anche la valenza biennale della revisione delle sanzioni amministrative. L’annuncio è dello stesso viceministro dell’Economia, Luigi Casero, che, aprendo i lavori del seminario di studi organizzato ieri alla Camera sui decreti attuativi della delega in materia di sanzioni, di interpelli e contenzioso, ha voluto subito chiarire l’esatta portata della norma transitoria secondo cui la revisione delle sanzioni penali e amministrative ha validità fino al 31 dicembre 2017. 
«Un’assurdità logica, prima ancora che giuridica» l’aveva già definita Andrea Bolla, presidente del Comitato Tecnico per il Fisco di Confindustria, precisando che «le esigenze di gettito non possono condizionare la riforma del sistema sanzionatorio». E per sgombrare il campo da ulteriori contestazioni, Casero ha dunque precisato che l’indicazione di una data nella validità della revisione delle sanzioni, «nasce da un errore» del Governo: la validità fino al 31 dicembre 2017 nelle reali intenzioni dell’Esecutivo è legato solo al titolo II del Dlgs e dunque «con riferimento alle sanzioni amministrative e per esigenze di copertura». Questo passaggio, ha osservato ancora il viceministro, «potrà essere superato durante il dibattito», mentre, per quanto riguarda le sanzioni penali, «è da considerarsi già superato».
Nessun ripensamento invece sulla cosiddetta “tassa sul bancomat” per le partite Iva come ribattezzata dalla stampa nelle ultime settimane, ma una precisazione della stessa direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Nel decreto sulle sanzioni, ha spiegato Orlandi «è stata prevista l’eliminazione di una sanzione impropria, molto pesante, collegata alle somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità». Una norma, ha ricordato Orlandi, «oggetto di polemica, ma che in realtà introduce una sanzione proporzionata, con un elemento significativo di attenzione graduato al differente comportamento e che si applica ai soli imprenditori, non essendo la stessa applicabile anche ai professionisti».In particolare, ha spiegato la direttrice, in luogo di una sanzione «rilevante impropria» la nuova sanzione da 10 al 50% dei prelevamenti non giustificati degli imprenditori «non saranno più considerati come ricavi in sede di rettifica, ma saranno esclusivamente colpiti in misura commisurata al loro ammontare».
Positivo, invece, per la Guardia di Finanza l’inasprimento delle sanzioni penali per occultamento e distruzione di scritture contabili. Come ha sottolineato il Capo di Stato maggiore delle Fiamme gialle, Giancarlo Pezzuto, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 la Gdf ha riscontrato ben 2.500 reati. Duro invece l’intervento sul Dlgs sanzioni del Pm ed esperto per questioni societarie della Procura di Milano, Francesco Greco. Il problema, secondo Greco, è capire se il gettito fiscale diminuisce o meno, e «dalle cose che vedo io quando si fanno questi tipi di norme i gettiti diminuiranno, punto». Non solo. La nuova soglia a 250mila euro per gli omessi versamenti secondo Greco è particolarmente elevata e soprattutto vanno distinti i comportamenti dei contribuenti tra “evasione per necessità” e le frodi che vanno sempre sanzionate.
Per Confindustria invece, l’introduzione di soglie di non punibilità coglie la necessità di non accanirsi sull’evasione per necessità, ma sarebbe stato opportuno depenalizzare completamente l’omesso versamento. Manca poi un intervento incisivo su regime sanzionatorio applicabile al reverse charge. Per Rete Imprese Italia ben venga la riduzione delle sanzioni per le mancate comunicazioni dei dati ai fini degli studi di settore. Ma artigiani e commercianti dicono no alla tassa sul bancomat. Una misura peggiore della disciplina vigente e una complicazione fiscale da stralciare dal decreto legislativo.
Per i commercialisti la revisione delle sanzioni non coglie pienamente «l’intento di attuare i principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento di fronte a condotte illecite». Lo schema di Dlgs, infatti, invece di marcare la specialità delle fattispecie penali rispetto a quelle amministrative, «aumenta il rischio di violazione, da parte del nostro sistema sanzionatorio, del principio del ne bis in idem “sostanziale”».
Sul nuovo contenzioso, invece, il presidente del Consiglio della giustizia tributaria, Mario Cavallaro, ha evidenziato le criticità del provvedimento presentato dal Governo: la mancata attuazione del principio della legge delega sulla terzietà dei giudici a partire dal mancato cambio di denominazione delle Commissioni tributarie in Tribunale e corti d’appello tributarie. «Una modifica a costo zero, ha precisato Cavallaro, che potrebbe essere recuperata ora dalle commissioni con l’espressione del parere sul decreto».