La dichiarazione infedele
Nel caso di dichiarazione infedele oggi la sanzione va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. Dal 2016 lo scenario cambia, differenziandosi in quattro casi.
Per le violazioni ordinarie la misura della sanzione oscilla ora dal 100% al 200% ed è destinata a scendere dal 90 al 180% dell’imposta dovuta.
Quando, invece, l’infedeltà della dichiarazione deriva da condotte fraudolente la sanzione può essere aumentata della metà (dal 135% al 270%). L’aggravante intende punire le condotte particolarmente insidiose e si correla al fatto che, per effetto delle modifiche previste dallo schema di Dlgs, si mette mano – anche in questo caso con un giro di vite – alla rilevanza penale delle condotte dichiarative fraudolente.
Le sanzioni sono poi ridotte a 1/3 (dal 30 al 60%) se l’infedeltà è di scarso profilo. Inoltre, c’è una linea di maggior favore (sempre nelle situazioni che non riguardano condotte dichiarative fraudolente) che consente di evitare i reati tributari. Si manifesta nei casi in cui:
l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro;
la violazione deriva dall’errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi (competenza economica).
In quest’ultimo caso, per beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni, occorre che il componente positivo abbia concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’accertamento o in una precedente e che l’eventuale componente negativo non sia stato dedotto due volte.
Se non c’è danno erariale (quando l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento reddituale non ha prodotto alcun vantaggio per il contribuente), l’errore di competenza è sanzionato in misura fissa di 250 euro.
La dichiarazione omessa
Attualmente in caso di omessa presentazione della dichiarazione da cui risultano imposte dovute, la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di 258 euro. Dal 2016 lo schema di Dlgs prevede che se la dichiarazione viene presentata entro il termine per quella dell’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione andrà dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro, con una riduzione del 50% rispetto alla misura base. Scaduto il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo le sanzioni torneranno quelle ordinarie. Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute, oggi si applica la sanzione fissa da 258 a 1.032 euro (2.065 per l’Iva) che dal 2016 scenderà da 250 a mille euro (2mila per l’Iva). Viene però previsto che se la dichiarazione omessa viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell’anno successivo, la sanzione scende da 150 a 500 euro (mille euro per l’Iva).
Anche dal 2016 la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al termine ordinario (la cosiddetta «tardiva») si considererà omessa. Quindi, ipotizzando la scadenza del 30 settembre 2016 per Unico 2016, la presentazione nei 90 giorni (29 dicembre 2016) consentirà di accedere al ravvedimento (articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997) e di considerare la dichiarazione validamente presentata.
Se la dichiarazione è presentata dopo il 29 dicembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017, la sanzione sarà pari al 60% dell’imposta dovuta o, nell’ipotesi in cui non siano dovute imposte, nell’importo fisso (il più delle volte il minimo di 150 euro).