28.07.2017

Rottamazione con il rimborso

  • Il Sole 24 Ore

In caso di pignoramento presso terzi iniziato prima della presentazione della domanda di rottamazione, l’agente della riscossione dovrebbe restituire al debitore quanto riscosso in eccedenza rispetto all’importo della definizione agevolata. L’affermazione è nelle istruzioni dell’Aer e, se confermata nelle prassi operative, rappresenta un vantaggio non di poco conto per i debitori. È una questione sulla quale Equitalia non si era mai pronunciata chiaramente in precedenza.
Il problema nasce dalla previsione contenuta nell’articolo 6, comma 5, Dl 193/16, a mente della quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata determina il blocco delle azioni esecutive e delle misure cautelari. Per le azioni di recupero già in corso, l’effetto inibitorio opera a meno che la procedura non sia già in uno stadio molto avanzato. Nell’ipotesi del pignoramento presso terzi, la norma stabilisce che ciò accade quando vi è stato provvedimento di assegnazione del credito da parte del giudice dell’esecuzione. Nel caso del pignoramento esattoriale, però, non vi è intervento del giudice. Da qui, il dubbio sugli effetti della adesione alla procedura agevolata. Equitalia ha sempre affermato che, una volta che il terzo si sia dichiarato debitore del soggetto pignorato, si realizza l’assegnazione giuridica del credito. Di conseguenza, l’esecuzione prosegue sino alla fine anche dopo la presentazione della domanda.
In una risposta data in occasione di Telefisco 2017, inoltre, la società pubblica di riscossione ha ulteriormente precisato che il pignoramento non si arresta neppure sulle competenze periodiche, maturate successivamente alla proposizione dell’istanza. Il caso tipico è quello del pignoramento delle quote stipendiali o dei canoni di locazione che sono riferiti a mensilità posteriori all’accesso alla definizione. Anche in questo caso la procedura prosegue sino alla fine. Ciò però induceva alla considerazione che, in tali eventualità, la rottamazione si rivelava sostanzialmente inutile, poiché l’agente della riscossione avrebbe comunque ottenuto l’incasso integrale del credito originario.
La situazione cambia sensibilmente alla luce delle ultime istruzioni operative dell’Aer. Si afferma infatti che le somme riscosse in esito al pignoramento presso terzi devono seguire un preciso ordine di imputazione: in primo luogo, ai carichi non definibili (crediti comunitari); quindi ai carichi definiti, entro i limiti degli importi dovuti a tale titolo; infine ad eventuali carichi residui. Viene inoltre specificato che se la somma incassata eccede gli importi dovuti ai titoli appena indicati, la differenza deve essere rimessa al debitore. Se ne dovrebbe dedurre che se l’agente della riscossione ha incassato l’intero ammontare del credito originario e il debitore ha chiesto comunque la rottamazione, la differenza introitata a titolo di sanzioni e interessi di mora dovrà essere rimborsata. Una buona notizia per quelli che hanno trasmesso l’istanza, pur in presenza di una procedura esecutiva in corso. Nella identica situazione si trovano i soggetti per i quali è stata effettuata la segnalazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, secondo l’articolo 48 bis, Dpr 602/’73. Anche in tale eventualità, infatti, i crediti vantati venivano bloccati dopo la segnalazione. Se però il credito supera l’importo della definizione, la differenza dovrebbe essere recuperata dal debitore.
Le medesime considerazioni dovrebbero valere per le espropriazioni, mobiliari e immobiliari, per le quali vi sia stata già l’aggiudicazione in sede di vendita all’incanto. Se il corrispettivo di vendita eccede il quantum della sanatoria, la quota incassata in più va restituita.
Una volta presentata la domanda, infine, Aer afferma che occorre darne informazione alle Pa al fine di evitare la sospensione del pagamento per il periodo di 30 giorni, previsto dalla normativa di cui al suddetto articolo 48 bis.

Luigi Lovecchio