19.06.2013

Rivalutazioni senza vecchie rate

  • Il Sole 24 Ore

Il prossimo 30 giugno (che, essendo domenica, slitta al 1° luglio), arriva al traguardo un’altra tappa relativa alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli e edificabili. Si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e partecipazioni introdotta per la prima volta dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001.
Il valore rideterminato mediante perizia rappresenta il costo fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo dei redditi diversi in base all’articolo 67 del Tuir (plusvalenze per terreni edificabili o agricoli se ceduti prima del quinquennio e capitale gain). Il nuovo valore non ha alcun effetto in caso di recesso tipico dalla società o ai fini della determinazione del costo in materia di reddito di impresa.
La rivalutazione si perfeziona con la stesura di una perizia giurata a cura di professionisti abilitati, individuati nella legge 448 e con il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e terreni. La data di riferimento per individuare il valore dei beni e il soggetto che ne era possessore è il 1° gennaio 2013. La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 ricorda che il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata (la seconda e la terza vengono versate entro il 30 giugno degli anni successivi, maggiorate del 3% annuo), deve essere eseguito entro il 1° luglio, mentre per l’asseverazione della perizia la circolare indica la data del 30 giugno senza proroghe; ma l’articolo 2963 del Codice civile dispone che se il termine scade in giorno festivo è prorogato d diritto al giorno seguente non festivo e quindi va bene anche l’asseverazione della perizia entro il 1° luglio 2013.
È possibile rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche se gli stessi beni sono stati già oggetto di rivalutazioni; è possibile una seconda perizia sia aumentando il valore in confronto al precedente che diminuendolo. Le perizia al ribasso ha tuttavia un senso solo per i terreni in quanto in base all’articolo 7 della legge 448/2001, in questo caso, il valore di perizia rappresenta il valore minimo ai fini delle imposte di registro ipotecaria e catastale. Quindi, ad esempio, se nella perizia originaria il valore era 100, è possibile vendere il bene a 80 (indicando nell’atto di vendita sia il corrispettivo che il valore di perizia come precisato dall’Agenzia nella circolare n. 1/2013), ma le imposte indirette si pagherebbero su 100. Si può evitare tale penalizzazione rifacendo la perizia con il valore di 80 senza versare nulla a titolo di imposta sostitutiva. Invece per le partecipazioni è possibile la cessione a un corrispettivo inferiore a quello risultante in perizia, mantenendo valida la rivalutazione, ricordando, però, che la minusvalenza non è deducibile. Del resto, il valore di una società cambia velocemente nel tempo, per cui precedenti perizie sono generalmente poco indicative. La circolare n. 12/2013 della Agenzia ricorda che qualora venga eseguita una nuova perizia è possibile scomputare dalla sostitutiva quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure. La circolare non pone limiti di tempo: quindi è possibile detrarre l’imposta sostitutiva già versata per i medesimi beni con riferimento ai versamenti effettuati dal 2002 in poi. In tutti i casi di perizie al ribasso non è possibile richiedere il rimborso della maggior imposta versata nelle precedenti rivalutazioni. È possibile, però, omettere il versamento delle rate residue per i contribuenti che hanno rivalutato i terreni e le partecipazioni nel 2012, che non sono ancora scadute al 30 giugno 2013 e 2014. In ipotesi di rideterminazione al rialzo, invece, le rate vanno rimodulate tenendo conto di quanto già versato.