L’agenzia delle Entrate aveva esaminato la questione con la circolare 98/E/2000 ( risposta 7.2.3) adottando la tesi della suddivisione in base al patrimonio contabile attribuito a ciascuna singola beneficiaria. Tornando al caso citato, se il valore contabile presentato dalla due nuove società è uguale (100) anche il valore delle partecipazioni rivalutate sarebbe stato da assegnare in misura del 50% per ciascuna società, quindi valore della partecipazione in beneficiaria 1 pari a 200 e identico nella beneficiaria due. Ma adottando tale impostazione si giungeva a una conclusione irragionevole che avrebbe vanificato la rivalutazione delle partecipazioni: infatti, se il motivo per cui le partecipazioni subiscono un incremento è legato (sempre nel nostro esempio) a un solo complesso immobiliare, sarebbe logico ritenere che l’incremento del costo della partecipazione sia da ancorare alle partecipazioni nella società che riceve quel complesso immobiliare plusvalente. Invece adottando la tesi della Circolare 98/2000 si arrivava a definire in 200 il costo delle partecipazioni nella beneficiaria 1 ( contro 300 di valore effettivo) e 200 quello nella beneficiaria 2 (contro 100 di valore effettivo). Ora con la Risoluzione 52/E del 26 maggio scorso è radicalmente mutato il parere delle Entrate, e verso la fine del documento si afferma esplicitamente che devono ritenersi superate le precedenti istruzioni.
La nuova tesi adottata, decisamente più ragionevole e già sostenuta più volte in dottrina, è di suddividere il valore delle partecipazioni rivalutate non in base al criterio del patrimonio netto contabile assegnato alle beneficiarie, bensì in base al patrimonio netto effettivo assegnato alle medesime. Da tale assunto discende che, tornando all’esempio, se il patrimonio netto effettivo è di tre quarti in capo alla beneficiaria 1 e un quarto alla beneficiaria 2, anche il valore rivalutato delle partecipazioni va suddiviso per tre quarti alla beneficiaria 1 e un quarto alla due. Il caso prospettato con la recente risoluzione non riguarda una società le cui partecipazioni sono state rivalutate, ma il principio espresso è generale: in caso di scissione il dato rilevante per suddividere il costo fiscale delle nuove partecipazioni ricevute diviene il patrimonio netto effettivo assegnato e non quello contabile.