13.05.2016

Riti tributari a portata di click

  • Italia Oggi

Processo tributario sempre a portata di click. Anche se il ricorrente ha instaurato la causa notificando e depositando i documenti cartacei con le modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, raccomandata a/r o consegna a sportello), la controparte potrà sempre decidere di avvalersi del rito telematico per il deposito delle controdeduzioni e dei relativi allegati, senza inficiare la validità del recapito. Questa possibilità, inserita in maniera un po’ vaga all’articolo 16-bis del dlgs n. 546/1992 dal decreto di riforma delle liti con il fisco (dlgs n. 156/2015), è stata ufficialmente confermata con la circolare n. 2/Df di ieri, emanata dal Dipartimento delle finanze.

Il documento di prassi predisposto dalla Direzione giustizia tributaria guidata da Fiorenzo Sirianni fornisce le linee guida per l’implementazione delle regole recate con i dm n. 163/2013 e con il decreto del 4 agosto 2015. Il processo telematico (Ptt) è stato previsto dal dl n. 98/2011. Dopo un iter attuativo rallentato da tre cambi di governo, è divenuto operativo dallo scorso 1° dicembre in Umbria e Toscana (altre sei regioni si aggiungeranno entro l’anno, si veda altro articolo in pagina).

Le notifiche via Pec alla controparte e il deposito online degli atti processuali saranno una facoltà e non un obbligo. Tuttavia, qualora una parte scelga il rito telematico in primo grado, dovrà proseguire così anche in appello. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo Ptt le parti possono gestire ogni rapporto con le commissioni tributarie via web. La presenza fisica presso Ctp e Ctr da parte dei professionisti e dei funzionari degli enti potrà essere perciò limitata alle sole udienze.

La circolare di ieri delinea le caratteristiche tecniche che dovranno avere i documenti per essere ricevibili dal sistema, fornendo anche una tabella con i codici delle anomalie (bloccanti o meno). Gli atti processuali in formato digitale depositati tramite il Ptt andranno a formare il fascicolo informatico. Quest’ultimo, tenuto e aggiornato dalle segreterie delle commissioni, si articola in quattro cartelle: il fascicolo del ricorrente (contenente gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa), il fascicolo del resistente (atti processuali, allegati e ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente), fascicolo d’ufficio (contenente tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Ctp o Ctr adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali, oltre a verbale d’udienza, atti di nomina dei Ctu con relative perizie ecc.) e fascicolo delle altre parti resistenti (atti relativi ai terzi intervenuti).

Tutti i documenti cartacei prodotti alle segreterie saranno scansionati, firmati digitalmente dal personale Mef e acquisiti al fascicolo, divenendo così consultabili dalle parti e dai giudici 24 ore su 24 direttamente dal proprio pc. La circolare fornisce anche le indicazioni operative per i depositi telematici in situazioni particolari (giudizi di ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo).

Valerio Stroppa