14.05.2014

Risparmi spiegati dai contribuenti

  • Il Sole 24 Ore

Con le notifiche dei primi questionari, il focus in tema di redditometro si sposta sulle spese sensibili. Il quadro tracciato dopo la circolare 24/E/2013 prevede la rilevanza di:
spese certe in quanto oggettivamente riscontrabili dal Fisco;
– spese per elementi certi perché riferibili a beni presenti in anagrafe tributaria nella disponibilità del soggetto mirato;
– investimenti patrimoniali;
– quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno;
– spese per beni e servizi ad uso corrente su base Istat.
Con il varo del parere del Garante della privacy del 21 novembre 2013 e della circolare 6/E/2014 delle Entrate, le spese quantificate su base statistica per tutti i beni e servizi a uso corrente, sono irrilevanti in tutte le fasi che caratterizzano il procedimento di accertamento da redditometro.
Stando alla (superata) tabella A, allegata al decreto del 24 dicembre 2012, sono 19 le voci uscite dalla partita. Le spese per consumi quotidiani, quindi, rilevano solo quando il relativo dato risulta da informazioni presenti in anagrafe tributaria e di cui sarà dato conto nell’allegato al questionario che verrà inviato ai contribuenti mirati. In tali casi, infatti, si è in presenza di spese certe segnalata attraverso i canali ufficiali (spesometro, questionari a terzi, comunicazioni obbligatorie) e come tali, quindi, pienamente utilizzabili dal fisco.
Anche nell’ambito delle spese per elementi certi escono dalla partita del redditometro alcune voci che facevano riferimento al dato statistico. Il riferimento è alle spese per elettrodomestici e arredi e a quelle per altri beni e servizi per la casa, ma è da ritenersi che anche le spese per riscaldamento centralizzato (cluster: combustibili ed energia) e quelle per la telefonia (cluster: comunicazioni), seguano lo stesso destino. Anche queste spese, quindi, rilevano solo ove esse trovino riscontro certo nelle informazioni presenti in anagrafe tributaria.
Restano invece utilizzabili ai fini dell’accertamento le spese che, anche se quantificate su base statistica, sono correlate a parametri oggettivi del bene nella disponibilità del contribuente (il fitto figurativo rapportato ai metri quadri per gli immobili e le spese di mantenimento correlate ai kilowatt per gli autoveicoli).
L’uscita di scena della valorizzazione Istat per diverse voci di spesa, svuota il comma 5 dell’articolo 1 del provvedimento del 24 dicembre 2012, in cui si dice che nella determinazione del reddito presunto occorre considerare l’ammontare più elevato tra quello risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quello considerando le medie Istat.
L’abolizione delle voci a valorizzazione Istat conduce a due ulteriori considerazioni. Da un lato va detto che i contribuenti, confrontandosi solo con dati di spesa certi, potranno contare su una abbassamento del reddito presunto loro attribuibile, rispetto allo scenario profilato dalla circolare 24/E/2014. Dall’altro lato va posto in evidenza che il redditometro sta via via assumendo sempre più le sembianze di una ricostruzione analitica del reddito, visto che gli elementi a determinazione statistica che possono essere utilizzati sono del tutto marginali. Ciò con le conseguenze che ne derivano anche in merito alle attività da porre in essere sul versante difensivo.
Un’annotazione finale attiene al dato inerente la “quota risparmio” formatasi nell’anno (si veda l’articolo in basso). Tale informazione per il 2009, stando ai fac simile di inviti circolati, è richiesta direttamente al contribuente, in quanto solo dal periodo d’imposta 2011 è previsto un invio automatico dei flussi dagli intermediari finanziari, all’agenzia delle Entrate (decreto legge 201/2011). La mancata esibizione dei dati finanziari da parte del contribuente obbligherà gli uffici, laddove intendessero acquisire comunque autonomamente tali informazioni, ad attivare una vera e propria indagine bancaria ex articolo 32 del Dpr 600/73, con tutto ciò che ne può conseguire e per l’ufficio e per il contribuente.