17.12.2012

Rinnovi e contratti dormienti: il decreto sviluppo libera tutti

  • Il Corriere della Sera

Finalmente giovedì 13 dicembre è stato convertito in legge il decreto legislativo Sviluppo 2.0, l’agenda digitale voluta dal governo Monti che in materia assicurativa porta importanti novità già a partire dal primo gennaio 2013. Le novità dovrebbero aggiungere valore sia in termini di concorrenza che di liberalizzazione e trasparenza.
La prima è l’Rc auto senza rinnovo automatico. Per gli automobilisti finisce l’obbligo di disdire la polizza, perché dal primo gennaio e per tutti i contratti in scadenza, decade automaticamente. Aumenta così la possibilità di confrontare liberamente soluzioni con altre compagnie di assicurazione, per stimolare la concorrenza. A tutela degli assicurati, uno degli emendamenti recepiti dal Parlamento rispetto al testo originario è quello che consente di usufruire, dal vecchio assicuratore, di 15 giorni di copertura successiva alla scadenza, per evitare buchi di copertura tra una polizza e quella nuova. L’articolo recita: (Durata del contratto) 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o di anno più frazione, nei casi in cui l’assicurato desideri una scadenza diversa, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. Qualora il contraente decida di non rinnovare il contratto, non deve fare nessuna comunicazione. Per consentire al suddetto contraente la stipula di una nuova polizza, la precedente impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
Inoltre, per favorire un agevole confronto tra le polizze, viene definito un «contratto Rc auto base», che contiene le clausole minime necessarie e che sarà di agevole confronto, perché i contenuti contrattuali non differiscono tra un’offerta e l’altra.
Nel provvedimento c’è anche la tutela dei beneficiari delle polizze vita dormienti. Per proteggere chi ha in tasca contratti di risparmio il cui capitale maturato potrebbe essere acquisito dall’assicurazione se il beneficiario si dimentica di rivendicare i propri diritti, viene modificato il secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile elevando da due (in vigore per gli altri tipi di polizza ) a 10 anni il periodo in cui decadono i diritti del creditore (periodo di prescrizione).
E ancora: la restituzione del premio anticipato su polizze legate a mutui o finanziamenti. Se un debitore ha accesso polizze legate a mutui o finanziamenti (sulla vita o sull’abitazione) con il pagamento di una rata unica per tutta la durata del finanziamento, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento ad altro istituto, le imprese di assicurazione devono ora restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagata relativa al periodo residuo, non più assicurato.