Le sanzioni “base” per il quadro RW sono così determinate:
– attività in Paesi black list: 5% dal 2004 al 2007; 6% dal 2008 al 2013; ma se il Paese ha firmato l’accordo le sanzioni si applicano nella misura del 3% per tutti gli anni;
– attività in Paesi non black list: 3% per tutti gli anni.
Se le attività sono detenute in Paesi non black list, le sanzioni per il quadro RW si applicano dal 2009.
Aderendo all’atto di contestazione entro i termini del ricorso (60 giorni), le sanzioni già dimezzate (o ridotte del 25%) sono ulteriormente ridotte a un terzo.
Per determinare le sanzioni applicabili per l’evasione delle imposte sui redditi si deve distinguere i redditi prodotti in Italia da quelli prodotti all’estero.
Nel caso dei redditi prodotti in Italia, se la dichiarazione non è stata omessa, la sanzione ordinaria è del 100%; la collaborazione volontaria consente di ridurla del 25%; aderendo all’invito al contraddittorio viene ulteriormente ridotta a un sesto.
Nel caso di redditi prodotti in Paesi black list che non hanno firmato l’accordo, la sanzione è del 100% aumentata di un terzo fino al 2007 e diventa (circolare 11/E del 2010) dal 2008 del 200% (ipotizzando che non vi sia stata omissione della dichiarazione). Fruendo della procedura viene ridotta del 25% e aderendo all’invito al contraddittorio viene ulteriormente ridotta a un sesto.
Nel caso di redditi prodotti in Paesi black list che hanno firmato l’accordo, la sanzione è del 100% aumentata di un terzo per tutti i periodi d’imposta (ipotizzando che non vi sia stata omissione della dichiarazione). Fruendo della procedura viene ridotta del 25% e aderendo all’invito al contraddittorio viene ulteriormente ridotta a un sesto. Se lo Stato estero ha firmato l’accordo e il contribuente trasferisce le attività in Italia o in uno Stato Ue o See white list o, mantenendole nel Paese black list, autorizza l’intermediario a trasmettere le informazioni, l’accertamento è ammesso dal 2010 in poi.
Per quanto riguarda l’Iva, la sanzione, in caso di infedele dichiarazione, è normalmente del 100%, ma viene aumentata del 25% in applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 12 del Dlgs 472/97. Aderendo alla procedura, viene ridotta del 25% e aderendo all’invito al contraddittorio è ulteriormente ridotta a un sesto.
Un fondamentale vantaggio della collaborazione volontaria, anche rispetto alla nuova procedura di adempimento volontario (sostitutiva del ravvedimento operoso) prevista dal disegno di legge di Stabilità 2015 consiste nella previsione che nel caso di conti correnti o depositi detenuti da più soggetti (come è noto si considera detentore anche chi pur non essendo titolare del conto ha una delega di firma) il totale del rapporto si considera detenuto, ai fini del quadro RW, da tutti i detentori in parti uguali. Si scongiura così la moltiplicazione delle sanzioni in funzione del numero di soggetti delegati.