04.11.2011

Ricorso senza deposito degli atti

  • Il Sole 24 Ore

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

Chi fa il ricorso per Cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie non deve depositare gli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio. A precisare questo importante principio sono le sezioni unite della Cassazione con la sentenza 22726 depositata il 3 novembre, le quali hanno ribaltato l'orientamento che, invece, era stato univocamente assunto dalla sezione tributaria della Suprema Corte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 ottobre 2010).

Da qualche anno la sezione tributaria della Cassazione, con un'interpretazione innovativa (espressa per la prima volta nell'ordinanza 24940/09), aveva dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi depositati dal 2006 in poi per la mancanza delle fotocopie di atti e documenti, nonostante la normativa non fosse mutata.

Le disposizioni tributarie, infatti, prevedono che gli atti e i documenti esibiti dalle parti in primo e secondo grado non vengono restituiti, ma restano allegati al fascicolo d'ufficio, fino al termine del processo (sentenza passata in giudicato). Tale fascicolo viene trasmesso in Cassazione dalla segreteria della Commissione regionale su istanza di chi presenta un ricorso. La sezione tributaria, invece, ad un certo punto, ha equiparato il contenzioso tributario a quello civile non tenendo conto della norma speciale fiscale.

Tuttavia poiché il ricorrente non dispone degli atti e documenti in originale (che sono depositati nel fascicolo), veniva chiesta la fotocopia a pena di improcedibilità.

La motivazione di tale scelta, almeno nelle ultime pronunce, era individuata nella necessità di definire in tempi rapidi i processi, sul presupposto che la produzione delle fotocopie non era né irragionevole né inutilmente vessatoria per la parte che non aveva gli originali.

Di diverso avviso la sezione lavoro della Suprema Corte, la quale aveva ritenuto ingiustificato chiedere al ricorrente la copia di un atto che si trova già nel fascicolo, trasmesso dalla Cancelleria del giudice di appello.

In virtù di tale contrasto e dell'importanza della questione negli scorsi mesi la sezione tributaria aveva rimesso tale problema al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite (si veda il Sole 24 Ore del 6 giugno 2011).

Ora le sezioni unite hanno chiarito che in materia fiscale la indisponibilità dei fascicoli delle parti nei giudizi di merito (acquisiti al fascicolo d'ufficio e restituiti solo al termine del processo, cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito) comporta che la parte non è onerata della produzione del proprio fascicolo.

Il fascicolo infatti si trova in quello d'ufficio del quale viene chiesta la trasmissione (articolo 369, comma 4 del Codice di procedura civile) dalla Commissione regionale alla Cassazione. Ne consegue, secondo le sezioni unite, che la parte non è neanche tenuta alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda anche se contenuti nel fascicolo della controparte.