Stretta sull’adeguata verifica dell’antiriciclaggio. Compie reato il professionista che non identifica il cliente, e soprattutto il beneficiario effettivo della sua prestazione, e che non verifica lo scopo e la natura del rapporto in tutta la sua durata. L’illecito penale è previsto dalle norme antiriciclaggio del decreto legislativo 231/07 che impone severi obblighi a intermediari finanziari ma anche ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai, la cui inosservanza è punita con la pena pecuniaria. A consumare il reato è sufficiente il dolo generico, vale a dire la mera coscienza e volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela. È quanto emerge dalla sentenza 46415/15, pubblicata il 23 novembre dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Astensione necessaria. Il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’appello è accolto contro le conclusioni del pg della Suprema corte, che chiedeva il rigetto. Nell’ambito di un processo a carico di un consulente del lavoro per appropriazioni indebite e circonvenzioni di incapace, si riapre il processo a carico di due dipendenti di un’azienda che rientra fra gli intermediari finanziari indicati da un altro decreto, il 51/2007, come destinatari degli obblighi antiriciclaggio: avevano concesso prestiti senza pretendere che fosse personalmente presente chi ne appariva richiedente, mentre in loro vece c’era sempre il professionista, imputato principale del procedimento.
L’elemento soggettivo del reato si configura perché le impiegate addette ai finanziamenti sanno di contravvenire alle regole nel momento in cui avviano la pratica «per interposta persona». In effetti il decreto legislativo 231/07 impone obblighi ben precisi a intermediari finanziari, società e professionisti: bisogna sempre identificare la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano il cliente persona fisica oppure la persona fisica per conto della quale si realizza un’operazione o un’attività . E quando non risulta possibile adempiere agli obblighi di verifica deve ritenersi vietato instaurare il rapporto continuativo o la prestazione professionale con il cliente. Parola al giudice del rinvio.