30.10.2015

Reverse charge a sanzione fissa

  • Italia Oggi

Sanzione fissa per omessa applicazione del reverse charge anziché applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non evidenziata in fattura, in linea sia con i principi di proporzionalità, ovvero correlando la sanzione all’effettivo danno erariale, sia con il recente orientamento della Corte di cassazione (sentenza n.7576 del 15/04/2015). È stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.233 del 7/10/2015 il decreto legislativo n.158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Il decreto, entrato in vigore il 22 ottobre scorso, modifica l’articolo 6 del dlgs 471/97 riscrivendo i commi da 9 bis a 9 bis3 in tema di reverse charge. La nuova norma, stabilisce una sanzione fissa da un minimo di 500 euro a un massimo di 20 mila euro, quando il committente registri, solo ai fini delle imposte dirette, il documento e non osserva gli adempimenti connessi con l’inversione contabile. Qualora, la fattura non venga annotata in contabilità o nel caso in cui il cedente non la emetta e il committente non regolarizza entro i successivi 30 giorni l’inadempimento, si applica la sanzione in misura proporzionale dal 5 al 10 % dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro. Nell’ipotesi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente in luogo dell’applicazione del reverse charge, la sanzione è in misura, fissa da 250 a 10 mila euro. Per le operazioni esenti, non imponibili e non soggette, nel caso in cui è stato applicato erroneamente il reverse charge, dovranno essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati nella contabilità Iva dell’acquirente. Per i casi di violazione che generano un danno erariale o se l’errore è determinato da intenti fraudolenti è prevista una sanzione proporzionale dal 90 al 180% dell’imposta. Un dato degno di nota, è che le nuove regole decorreranno dal 1° gennaio 2017, ma si applicheranno a violazioni commesse precedentemente secondo il principio del favor rei, fatta eccezione per gli atti sanzionatori divenuti definitivi.