Via libera al ripensamento della scelta fra rimborso e compensazione del credito Iva trimestrale: il contribuente può modificare la volontà manifestata con l’istanza modello TR ripresentando il modello correttivo nei termini di legge, oppure anche successivamente purché, a seconda del caso, prima della validazione del rimborso da parte dell’agenzia oppure prima dell’utilizzo del credito in compensazione. Lo chiarisce l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014, rispondendo al quesito di un ufficio che chiedeva lumi in merito alla trattazione di due istanze modello TR in relazione alle quali i creditori avevano successivamente presentato richiesta di modificare la propria scelta, in un caso da rimborso a compensazione, nell’altro in senso inverso. L’ufficio faceva presente, al riguardo, che mentre per i rimborsi annuali la possibilità di revoca è espressamente prevista, per quelli trimestrali la circolare n. 9/1994 sembra invece non consentirla.
Nella risoluzione, dopo avere richiamato la norma dettata dall’art. 8, comma 3, del dpr n. 542/1999, l’agenzia osserva che con la presentazione del modello TR il contribuente esprime la propria volontà in ordine all’utilizzo del credito Iva infrannuale; aggiunge, inoltre, che prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza (la fine del mese successivo al periodo di riferimento) il contribuente ha facoltà di rettificare o integrare la scelta mediante presentazione di una nuova istanza da qualificare «correttiva nei termini» barrando l’apposita casella del modello.
Ciò premesso, riguardo ai dubbi dell’ufficio, posto che non vi è una norma che sancisca il principio della immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR, l’agenzia ritiene che la facoltà di rettificare il modello, validamente e tempestivamente presentato, debba essere concessa anche dopo il termine di presentazione dell’istanza correttiva nei termini.
Pertanto, il contribuente potrà variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello, chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, dopo avere però verificato che l’ufficio competente non abbia già concluso l’istruttoria e validato la disposizione di pagamento, nel qual caso la rettifica non è consentita.
Quanto alla modifica della scelta da compensazione a rimborso, può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione.
Ovviamente la dichiarazione annuale dovrà poi essere compilata in conformità alla scelta definitiva.
Qualora invece il credito infrannuale già chiesto a rimborso sia stato utilizzato in compensazione, l’agenzia ritiene che si concretizzi l’ipotesi di indebito utilizzo del credito, analogamente a quanto affermato dalla cassazione in relazione a un caso simile con le sentenze n. 7254/2003 e n. 4246/2007. In tale ipotesi, quindi, si configura una condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 471/97, fatta salva la possibilità per il contribuente, sussistendo i presupposti, di regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, dlgs n. 472/97.