07.08.2013

Restituzione fondi documentata

  • Italia Oggi

Nel caso in cui si renda obbligatoria la restituzione dei fondi per mancata possibilità di porre in essere l’adeguata verifica, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzioni effettuate. L’elencazione di tali informazioni sono state evidenziate in apposito provvedimento pubblicato ieri sul sito della Banca d’Italia («Informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del dlgs n. 231 del 2007»).

 

I contenuti della circolare sull’art. 23-bis. Con l’art. 18 del dlgs 19/9/2012 n. 169 (in G.U. 2/10/2012 n. 230) è stato introdotto, all’art. 23 della disciplina sull’antiriciclaggio (dlgs 231/07), il comma 1-bis, vigente dal 17 ottobre. A seguito dello stesso tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari, professionisti ed altri soggetti) che non siano in grado di porre in essere l’adeguata verifica di clienti già acquisiti sono chiamati a restituire al cliente gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Con la circolare del 30/7/2013 prot. 57889, il Mef ha evidenziato ai destinatari della normativa le modalità pratiche attraverso cui assolvere gli obblighi di restituzione (si veda Italia Oggi del 31 Luglio).

 

I contenuti del provvedimento integrativo. Con il citato documento il Mef ricorda che in attuazione dell’art. 6, comma 6, lett. c) del dlgs 231/07 l’Uif può acquisire dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 41 del decreto antiriciclaggio. Sul tema, la circolare del 30 luglio evidenzia che il destinatario della normativa, chiamato alla restituzione dei fondi «invierà una segnalazione alla Uif solo laddove sussistano gli elementi di cui all’art. 41?» per cui l’invio della segnalazione dipenderà dall’esito del processo valutativo compiuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Con il chiarimento in commento l’Uif ricorda la sua possibilità di accedere alle informazioni (soprattutto presso il sistema bancario) anche se la restituzione dei fondi non ha originato segnalazione di operazioni sospette. Anzi appare presumibile ritenere che tali richieste informative saranno rivolte agli istituti di credito, da parte dell’Uif, con notevole frequenza.

 

Rischi penali. Tali informazioni acquisite dall’Uif potrebbero determinare anche ricorsi all’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 55, comma 3, laddove si prevede che, salvo in caso di più gravi reati, l’esecutore dell’operazione che non fornisca informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o le fornisca false) è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5 mila a 50 mila euro. La formalizzazione della mancata possibilità di esecuzione dell’adeguata verifica potrà indurre l’Uif a ricorrere all’autorità giudiziaria e quindi portare alla comminazione della citata sanzione penale in capo al soggetto non collaborativo.

Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, devono essere acquisite e conservate diverse informazioni (si veda tabella in pagina).