31.05.2021

Restituzione degli interessi da parte della banca: registro fisso sulla sentenza

  • Il Sole 24 Ore

È soggetta a imposta di registro in misura fissa, per il principio dell’alternatività Iva-registro, la sentenza che condanna una banca alla restituzione degli interessi non dovuti. Questi ultimi, infatti, sono strettamente collegati al rapporto di conto corrente che rientra nel campo di applicazione Iva, anche se in regime di esenzione. A stabilirlo è la sentenza 528/4/2021 della Ctr Toscana.

La vicenda

I fatti in causa fanno seguito all’emissione di un avviso di liquidazione con il quale l’ufficio richiedeva l’assolvimento dell’imposta proporzionale di registro in relazione alla registrazione di una sentenza del tribunale con la quale il giudice ordinario condannava l’istituto di credito alla restituzione delle somme a titolo di interessi non dovuti. E ciò in considerazione della nullità di alcune clausole contrattuali inerenti il rapporto di conto corrente disciplinanti il calcolo egli interessi.

Con il ricorso introduttivo il contribuente contestava come alla fattispecie fosse applicabile l’imposta fissa essendosi ripristinata, a seguito della sentenza, l’originaria situazione patrimoniale senza nessuna ulteriore manifestazione di capacità contributiva.

Inoltre, la pretesa tributaria veniva anche censurata, ritenendo applicabile – visto che la restituzione degli interessi trovava origine nel contratto di conto corrente – l’operatività del principio dell’alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro.

La commissione provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo corretta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, tenuto conto di quest’ultimo principio. A seguito dell’accoglimento del ricorso l’ufficio interponeva appello deducendo l’inapplicabilità del principio di alternatività trattandosi di somme che, seppur corrisposte in virtù del rapporto di conto corrente, non potevano essere attratte nel campo di applicazione dell’Iva.

La decisione

I giudici di secondo grado nel confermare la sentenza impugnata hanno preliminarmente chiarito che la nullità della clausola del contratto di conto corrente, pur non travolgendo l’intero rapporto, ha di fatto permesso di ricalcolare gli interessi, reintegrando il contribuente di quanto l’istituto di credito aveva indebitamente percepito. Interessi, peraltro, che sono strettamente connessi in esecuzione del rapporto bancario e restituiti sulla base della relativa nullità della clausola contrattuale.

Da qui la conclusione che la reintegrazione del patrimonio è avvenuta a causa di una condizione viziata che comunque è correlata al rapporto sottostante – cioè il contratto bancario. E pertanto quest’ultima gode, in virtù del principio dell’alternatività, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.