05.09.2019

Resta la fideiussione se il vecchio patto è solo innovato

  • Il Sole 24 Ore

La questione decisa dalla Terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 21769, depositata lo scorso 28 agosto, scaturisce dalla stipula di un contratto di leasing tra una società concedente e una società utilizzatrice per le cui obbligazioni era stata prestata fideiussione da un terzo.

Prima della scadenza naturale del contratto le parti avevano concordato un riscatto anticipato e, in virtù di tale accordo, la concedente aveva venduto i beni oggetto del leasing alla utilizzatrice dietro pagamento di un prezzo rateizzato, con restituzione delle cambiali originariamente consegnate dalla società utilizzatrice (avallate dal fideiussore) e contestuale emissione da parte di questa di nuovi effetti cambiari (stavolta non avallati).

Al terzo garante, in presenza di successivo inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società utilizzatrice, in forza di decreto ingiuntivo, veniva richiesto l’adempimento. Il tribunale, cui il fideiussore era ricorso, e la Corte d’appello, in secondo grado, ne respingevano tuttavia i gravami: ritenevano, infatti, che era mancata la novazione oggettiva delle originarie obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice e garantite dal terzo, difettando sia l’animus novandi (e quindi la volontà delle parti di estinguere l’obbligazione precedente sostituendola con la nuova), sia l’aliquid novi (quanto all’oggetto o al titolo), ciò determinando la permanenza del vincolo fideiussorio.

La tesi è ribadita dal giudice di legittimità: quanto la società concedente e quella utilizzatrice avevano pattuito viene considerato semplicemente una modifica del termine e delle modalità di adempimento dell’obbligazione (pagamento del prezzo di riscatto) comunque sorta dal contratto di leasing e le modifiche di tal fatta, cioè ”accessorie”, non comportano novazione (articolo 1231 del Codice civile)e quindi non determinano estinzione delle garanzie (articolo 1232 del Codice civile).

Né secondo la Cassazione ha avuto rilevanza la circostanza della restituzione delle cambiali originariamente rilasciate (e avallate dal fideiussore) e della loro sostituzione con altri effetti cambiari (non più avallati), in quanto è apparso pacifico e incontrastato l’orientamento giurisprudenziale per il quale «il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri non implica, in difetto di prova di una diversa volontà delle parti, novazione dell’obbligazione e del rapporto cambiario, potendo risolversi in una mera dilazione del pagamento, e quindi lascia permanere l’efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le relative garanzie, tra le quali l’eventuale avallo” (Cassazione 8029/92; nello stesso senso anche Cassazione7753/99;79/59; 445/56).

Correttamente i giudici rilevano che l’estinzione delle garanzie annesse al credito si verifica solo se il creditore abbia liberato il debitore originario (se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle), in base all’articolo 1275 del Codice civile, quindi solo in caso di novazione soggettiva (articolo 1235 del Codice civile che richiama tra le altre la norma di cui all’articolo 1275 del Codice civile) e cioè nell’ipotesi in cui un nuovo debitore sia “sostituito”a quello originario che viene liberato.

Adriano Pischetola