Accesso diretto al registro dei titolari effettivi da parte di chiunque, iscrizione obbligatoria allo stesso per ogni tipologia di trust e lifting sull’adeguata verifica del cliente. Sono queste le principali modificazioni che la V direttiva antiriciclaggio, presumibilmente recepita entro il 2019, introdurrà nel dlgs 231/2007, come si legge nel documento di ricerca del 26.9.18 rubricato: «Le novità della V direttiva antiriciclaggio» emanato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.
L’accesso alle informazioni del registro. Fra le principali novità apportate dalla V direttiva, rileva il Cndcec, si evidenzia quella attinente il regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi. Le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, infatti, dovranno essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela, anche al pubblico. È inoltre previsto che le persone possano avere accesso almeno al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse detenuto. Gli stati membri dovrebbero consentire l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso registri centrali. Per questi ultimi saranno stabiliti principi chiari di accesso pubblico al fine di consentire ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell’Unione, l’effettiva titolarità. Relativamente ai trust, mentre la precedente direttiva non prevedeva l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti privati, la V direttiva evidenzia che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o dell’istituto giuridico affine, pertanto gli stati membri dovrebbero prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio.
La trasparenza dei trust. La V direttiva, in relazione all’individuazione del titolare effettivo per i trust e per altri tipi di istituti giuridici (tra cui le fiduciarie) che abbiano assetto o funzioni affini a quelli dei trust, e alle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi (istituito dallo stato membro in cui sono stabiliti o risiedono il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente), prevede espressamente che siano tenuti all’obbligo comunicativo i trust espressi e gli istituti giuridici affini, sostituendo la precedente previsione che riguardava solo i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali secondo quanto disposto dall’art. 73 del Tuir.
Le novità per l’adeguata verifica. In tema di adeguata verifica della clientela le modifiche attengono alla previsione che l’identificazione del cliente e la verifica dell’identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente «compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti». Tale ampia definizione ricomprende evidentemente anche la carta di identità elettronica ed è formulata in maniera tale da consentire ai professionisti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio un agevole espletamento dell’obbligo di identificazione, potendo essi ricorrere indifferentemente a uno qualsiasi dei documenti di identità elencati dalle disposizioni vigenti, purché in corso di validità.