17.03.2014

Regime sospensivo condizionato il bene va rispedito al mittente

  • Italia Oggi

Regime sospensivo a maglie strette sulla circolazione intracomunitaria di beni a scopo di lavorazione: l’irrilevanza fiscale del trasferimento dei beni è subordinata alla condizione che, ultimata la prestazione, i prodotti siano rispediti al committente nello stesso paese membro di provenienza. Se non si realizza questa condizione, scatta l’assimilazione del trasferimento all’operazione di cessione/acquisto intraUe, con il conseguente obbligo, per il committente, di identificarsi ai fini Iva e assolvere gli obblighi d’imposta nel paese di esecuzione della prestazione. Questi gli importanti effetti che derivano da una recente sentenza della Corte di giustizia Ue, che ha precisato la corretta interpretazione dell’art. 17 della direttiva Iva (2006/112/Ce), evidenziando implicitamente la non conformità, peraltro chiaramente emergente dal raffronto testuale delle disposizioni, proposto nella tabella, della normativa italiana di recepimento.

Operazioni assimilate all’acquisto intraUe. In linea generale, l’applicazione dell’Iva «a destinazione» sugli scambi intracomunitari riguarda gli scambi a titolo oneroso di beni trasferiti da uno stato membro all’altro. Per motivi di tutela fiscale e di equilibrio dei mercati, nell’ambito della disciplina sull’imposizione degli scambi intracomunitari, però, sono state delineate alcune fattispecie estensive della nozione di acquisto intracomunitario, allo scopo di tassare comunque nel paese di destinazione determinate movimentazioni di beni.

Una di queste fattispecie è quella prevista, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 38, comma 3, lett. b) del dl n. 331/93, il quale stabilisce che costituisce acquisto intracomunitario anche l’introduzione nel territorio dello stato, da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta, di beni provenienti da altro stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro stato membro. Pertanto, per esempio, l’imprenditore francese che introduce le proprie merci in Italia per finalità connesse all’esercizio dell’impresa, supponiamo a scopo di magazzinaggio per la successiva vendita, pone in essere un trasferimento «a se stessa» che non rientra nella definizione tipica di acquisto intracomunitario fornita dal comma 2 dell’art. 38 (non essendovi passaggio della proprietà), ma che è tuttavia a questo assimilato dalla disposizione del comma 3 dell’art. 38, il quale impone così l’applicazione dell’imposta in Italia, paese di introduzione dei beni.

Un caso di specie è stato trattato nella risoluzione ministeriale n. 237 del 24 agosto 1995. Protagonista una società francese che introduce beni in Italia affidandoli, per l’eventuale vendita, a un depositario, il quale per ordine e conto della società depositante provvede poi a consegnare i beni ai cessionari italiani della società stessa. Al riguardo, l’amministrazione ha ritenuto non corretta la fatturazione di tali cessioni in regime di non imponibilità, osservando che si tratta di cessioni interne da assoggettare a Iva a cura della società cedente o dei cessionari se soggetti passivi d’imposta. Nella risoluzione viene inoltre precisato che l’introduzione dei beni in Italia da parte della società francese configura, da parte di questa, un trasferimento «a se stessa», assimilato all’acquisto intracomunitario e, in quanto tale, da assoggettare all’imposta in Italia.

È opportuno precisare che la disposizione dell’art. 38, comma 3, lett. b), non riguarda gli enti non commerciali che non siano soggetti passivi d’imposta. Nella risoluzione n. 214 del 14 novembre 1997, infatti, il ministero ha chiarito che l’introduzione in Italia di beni appartenenti a un ente pubblico francese non soggetto passivo dell’Iva, non comportante trasferimento della proprietà, non può essere inquadrata tra gli acquisti intracomunitari, per cui nessun adempimento formale o sostanziale fa capo all’ente, se non quello di un’opportuna annotazione dei beni in apposito registro per evidenziare la proprietà degli stessi.

Così come è assimilato all’acquisto intracomunitario il trasferimento in Italia di beni dell’impresa provenienti da un altro stato membro (beni «in entrata»), è specularmente assimilato a una cessione intracomunitaria il trasferimento in senso opposto, avente cioè a oggetto beni dell’impresa movimentati dall’Italia verso un altro stato membro (beni «in uscita»); in questo caso la disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 41, comma 2, lett. c) del dl n. 331/93.

La base imponibile per l’applicazione dell’Iva sull’acquisto intracomunitario sotto la specie del trasferimento «a se stesso» è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettua il trasferimento (art. 43, comma 4, dl n. 331/93).

Va da sé che l’impresa che effettua un trasferimento di questo tipo deve necessariamente essere titolare di una posizione Iva nel paese di destinazione dei beni, nel quale deve assolvere gli adempimenti previsti per la tassazione degli acquisti intracomunitari (applicazione dell’imposta, presentazione del modello Intrastat ecc.); pertanto, se l’impresa ha la sede della propria attività economica in un altro stato, dovrà identificarsi in tale paese attraverso un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.

Questa necessità prescinde dagli eventuali adempimenti da osservare in relazione alla successiva destinazione dei beni introdotti; al riguardo, infatti, premesso che la cessione dei beni effettuata nel (o a partire dal) paese di introduzione costituisce un’operazione territorialmente rilevante in tale paese, gli adempimenti che l’impresa estera cedente dovrà porre in essere in relazione a tale cessione dipendono dalla disciplina del debitore dell’imposta prevista dalla normativa nazionale.