02.09.2013

Recupero veloce in Unico per le ritenute dei minimi

  • Il Sole 24 Ore

Corsia preferenziale per il recupero delle ritenute erroneamente applicate sui compensi incassati dai contribuenti minimi nel 2012. L’agenzia delle Entrate, con un intervento in due riprese, ha ammesso il recupero delle ritenute tramite scomputo nel modello Unico 2013 oltre alla presentazione di istanza di rimborso.

La vicenda scaturisce dalle modifiche apportate al regime con il restyling operato dal provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011: in conseguenza dell’abbattimento dell’imposta sostitutiva dal 20 al 5%, i ricavi e i compensi dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, previo rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti, appunto, che il reddito è soggetto a sostitutiva con esonero da ritenuta. Tutto ciò con riferimento alle somme incassate a partire dal 2012, data l’applicazione del regime di cassa.

Tuttavia, in molti casi le ritenute sono state comunque operate, considerata la data di pubblicazione del provvedimento, il fatto che i minimi hanno “naturalmente” meno dimestichezza con le procedure amministrative e l’assenza di una disposizione transitoria.

L’unica via percorribile per il recupero delle ritenute pareva quella della presentazione di un’istanza di rimborso, con gli evidenti aggravi in capo ai contribuenti in termini costi e di tempo, data l’assenza di un campo specifico nel quadro LM di Unico 2013, dove effettuare lo scomputo.

Con la risoluzione 47/E/13 l’agenzia delle Entrate ha inizialmente concesso – in via eccezionale – lo scomputo delle ritenute in Unico 2013, ma limitatamente a quelle applicate sui bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, e a condizione che le stesse siano state certificate da parte del sostituto d’imposta.

Successivamente, con la risoluzione 55/E/13, queste considerazioni sono state estese anche alle altre fattispecie. Si pensi, ad esempio, a questi casi:

– fatture emesse nel 2011 e incassate nel 2012, nelle quali erano state indicate le ritenute che poi nel 2012 non avrebbero dovuto essere applicate;

– fatture emesse nei primi mesi del 2012 per le quali non erano state recepite le novità;

– ritenute sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’Inps;

– ritenute sui compensi professionali e sulle provvigioni di agenti e rappresentanti di commercio.

La compilazione

Per scomputare queste ritenute si deve valorizzare con il codice «1» il campo «Situazioni particolari» posto in corrispondenza della «Firma della dichiarazione» nel frontespizio di Unico PF 2013, indicarle in colonna 2 del rigo RS33, dedicato alle ritenute cedute dai consorzi, lasciando vuota colonna 1. Tutte le ritenute devono essere indicate esclusivamente nel primo modulo del quadro RS. Pertanto, se sono presenti anche ritenute da consorzi, queste troveranno sede nei moduli successivi. Dal momento che non è prevista alcuna gerarchia, e che il riporto in RN32 piuttosto che in LM13 non genera alcun “arbitraggio fiscale”, si ritiene possibile un utilizzo indistinto dei righi.

Si deve tuttavia ricordare che, dato l’utilizzo del termine «eccezionale» (in relazione alla modalità di scomputo), è da ritenersi che il procedimento indicato sia attuabile solo in Unico 2013 e che, pertanto, i contribuenti minimi dovranno inviare la dichiarazione in relazione agli incassi dell’anno in corso.

I servizi all’estero

Caso particolare è quello delle ritenute subite per prestazioni di servizi effettuate all’estero. Ad esempio, le prestazioni rese nei confronti di soggetti residenti o stabiliti a San Marino sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento. Anche nei casi in cui non vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni (la ratifica è avvenuta con la legge 88/2013) si può applicare l’articolo 165 del Tuir.

Come affermato con la risoluzione 147/07, è infatti possibile il recupero del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ovvero di quei redditi che, se prodotti da un soggetto non residente, sarebbero soggetti ad imposizione in Italia (reciprocità). Il credito è fruibile nei limiti stabiliti nello stesso articolo 165 e a condizione che il reddito estero concorra al reddito complessivo e che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo.