10.02.2020

Recupero del credito R&S non esposto con termine ordinario

  • Il Sole 24 Ore

In caso di utilizzo da parte del contribuente di crediti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non esposti nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono sorti, l’amministrazione ha il potere di recuperare il credito indebitamente fruito nel termine ordinario previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/73, anziché nel più lungo termine di cui all’articolo 27 comma 16 del Dlgs 185/2008.

Così afferma la Ctp di Forlì (presidente Campanile, relatore Dolcetta) nella sentenza 315/1/2019 con cui il collegio ha annullato, per decorrenza del termine di accertamento, l’atto di recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, non avendo la parte contribuente provveduto alla sua indicazione in dichiarazione.

Secondo l’ufficio, infatti, poiché l’articolo 27 del Dm 76 del 28 marzo 2008 prescrive a pena di decadenza l’esposizione in dichiarazione dei costi sostenuti per l’attività di ricerca, il contribuente non avrebbe avuto diritto alla sua utilizzazione per inesistenza del credito, legittimando l’ufficio al recupero del credito indebitamente fruito nel termine di otto anni dal suo utilizzo.

Ora, la Ctp non ritiene applicabile ai fini del recupero il più lungo termine di otto anni previsto dalla normativa speciale, atteso che il credito in questione non è «inesistente» bensì solo «non spettante», avendo la parte contribuente comunicato all’agenzia delle Entrate, senza ricevere alcuna contestazione, le spese sopportate per l’attività di ricerca.

Secondo la nuova formulazione del comma 5 dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 ( come sostituita dall’articolo 15, comma 1, lettera O del Dlgs 158/15) infatti: «Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli…».

Ebbene, anche se la normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, aiuta comunque l’interprete nella definizione di «credito inesistente» previsto dall’ articolo 27, comma 18, del Dl 185/08. In tal senso, per credito «esistente», ma non spettante, si intende quel credito per il quale il presupposto costitutivo esiste, ma è stato utilizzato indebitamente; credito «inesistente» è, invece, quel credito per il quale manca il presupposto che lo avrebbe fatto sorgere.

Nel caso in esame, essendo incontroverso che il credito per l’investimento nell’attività di ricerca era esistente, essendo incontestati i costi comunicati all’amministrazione, l’omessa compilazione del quadro RU relativo all’indicazione del credito spettante, legittimerebbe l’amministrazione al recupero del credito d’imposta indebitamente fruito nel termine di quattro anni dalla sua fruizione, anziché di otto anni come previsto dalla normativa speciale per i crediti inesistenti.

Di certo, l’esposizione in dichiarazione è essenziale per la ricognizione dell’esistenza e dell’entità del credito vantato. Eppure, nel caso di mancata indicazione del credito per investimenti in attività di ricerca già riconosciuti dall’amministrazione, e quindi di certo esistenti, non viene contestato il credito in quanto tale esistente, ma soltanto il suo utilizzo indebito.