25.09.2014

Rate condominiali in contanti

  • Italia Oggi

Rate condominiali pagabili in contanti. Purché inferiori a mille euro e purché il versamento sia assistito da pezze giustificative chiare. Questa l’interpretazione del ministero dell’economia e finanze, chiamato a interpretare la norma della riforma del condominio, che ha obbligato all’apertura del conto corrente del fabbricato (risposta a interrogazione fornita ieri in commissione finanze alla camera dal viceministro Luigi Casero). La legge 220/2012 ha preteso che ogni condominio abbia il suo conto, ma il problema riguarda la possibilità di versamento o prelevamento del contante.

Nella prassi molti amministratori hanno informato i proprietari della impossibilità di accettare pagamenti in contanti (per rate della gestione o per il riscaldamento), contemporaneamente richiedendo il pagamento a mezzo di bonifico. Da questo scenario, è partita un’interrogazione parlamentare (5-03617, Pisano e altri), cui il Mef ha risposto aprendo all’uso del contante, ma con operazioni sempre tracciate con documentazione giustificativa. Ma partiamo dall’interrogazione. In essa si ricorda che dal 18 giugno 2013 è in vigore la riforma del condominio (legge 220/ 2012) e che tra i nuovi adempimenti amministrativi e contabili spicca l’obbligo, imposto all’amministratore, di aprire e usare il conto corrente bancario o postale intestato al condominio: sul conto devono transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi, nonché quelle a chiunque erogate per conto del condominio (è il nuovo articolo 1129, comma 7, codice civile. Il legislatore vuole, dunque, rendere tracciabili le somme della gestione condominiale. Questo giova, innanzitutto ai comproprietari, che possono controllare analiticamente tutte le operazioni e serve anche per far emergere tutte le transazioni fatte dal condomino con terzi fornitori. Tuttavia, si rileva nella interrogazione, i nuovi obblighi a carico degli amministratori hanno creato non poche preoccupazioni tra gli addetti al settore. E, secondo alcuni, si rischia di paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all’amministratore di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente. Per arginare lo stallo, qualche interprete propone di consentire le operazioni per cassa, consentendo all’amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, anche mediante l’indicazione di una generica causale (per esempio, fondo cassa), purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro nella contabilità condominiale: per i versamenti, mediante la specificazione della provenienza e del titolo del pagamento; per i prelievi, mediante l’annotazione analitica delle spese effettuate nel registro di contabilità e nel rendiconto condominiale. Ma questa strada è incompatibile con l’esigenza di rendere tracciabile tutte le operazioni, sia per il condomino, ma anche per il fisco. Il dilemma è quindi che cosa voglia dire l’articolo 1129, comma 7 del codice civile quando dice che le somme devono necessariamente transitare sul conto. La risposta del Mef lascia spazi all’uso del contante, ma strettamente tracciato. Il ministero richiama una circolare sulla tracciabilità dei canoni di locazione (circolare 5 febbraio 2014), che si è occupata del problema analogo dell’uso del contante per pagare gli affitti. Il Mef in quella circolare, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio ha stabilito che sono da prendere in considerazione solo i pagamenti pari o superiori a mille euro e, conseguentemente, ha ritenuto pericolose unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge. La circolare conclude nel senso che, sotto la soglia dei mille euro, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, ma chiara e idonea ad attestare la destinazione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Questa interpretazione, dice ora il Mef, può essere estesa al pagamento delle rate condominiali. E, quindi, le operazioni sotto soglia non comportano rischio di sanzioni antiriciclaggio, ma bisogna avere una pezza d’appoggio precisa sulla provenienza e sulla destinazione dei fondi.