22.04.2014

Raddoppio termini «in chiaro»

  • Il Sole 24 Ore

La nullità dell’atto per un uso strumentale del raddoppio dei termini può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario in virtù del potere che la legge gli dà. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 119/02/14 depositata il 25 febbraio 2014.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale per gli anni d’imposta 2005 e 2006, dalla quale ne è discesa anche la denuncia penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’agenzia delle Entrate, ha così notificato due avvisi di accertamento, entrambi il 22 luglio 2013, recuperando imposte dirette, Iva ed Irap sulle fatture considerate inesistenti.
In proposito l’articolo 43 del Dpr 600/73 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di violazione, però, che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
La Corte costituzionale, interpellata sulla legittimità della norma, con la sentenza 247/2011, per evitare un (prevedibile) uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato da parte dell’organo verificatore, volto esclusivamente a raddoppiare gli ordinari termini di accertamento, ha posto in capo al giudice tributario l’onere di riscontrare e verificare i presupposti dell’obbligo di denuncia. Dunque, la Commissione tributaria competente deve valutare, mediante un giudizio di “prognosi postuma”, la ricorrenza dei seri indizi di reato, accertando se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale della denuncia.
La pretesa è stata impugnata dal contribuente, tuttavia, solo accennando tra i motivi di ricorso, la possibile decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento. Solo, infatti, con una successiva memoria, sono stati precisati i termini del possibile uso strumentale del citato raddoppio. L’ufficio, nella propria difesa, chiedeva che il motivo non fosse considerato, proprio perché tardivo rispetto alla costituzione in giudizio.
Il collegio emiliano, superando la questione della possibile tardività della difesa prodotta dal contribuente sul punto, ha dichiarato d’ufficio l’illegittimità del raddoppio dei termini in «in virtù del potere che la legge dà al giudice». In particolare ha precisato che ai sensi dell’articolo 1421 del Codice civile, la nullità di un atto può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
È precisato che questa è una deroga al cosiddetto principio dispositivo, secondo cui, il giudice può emettere pronunce solo a condizione che una parte gliene abbia fatta richiesta.
Si tratta, dunque, di una potestà (cosiddetto potere-dovere), il cui esercizio è sempre obbligatorio e mai facoltativo, quale corollario del ruolo di imparziale garante dell’esatta applicazione delle regole processuali. A ciò consegue che il giudice che rilevi una nullità è sempre tenuto a dichiararla d’ufficio.
Nella specie, la Ctp ha precisato che la norma sul raddoppio opera solo a condizione che l’ufficio produca agli atti elementi dai quali si possa verificare la tipologia del reato, consentendo così al giudice tributario di verificare la sussistenza del richiamato obbligo di denuncia e solo in caso positivo, l’atto potrà considerarsi legittimo.
A ciò consegue, secondo il collegio, che in assenza della predetta sussistenza, l’accertamento è nullo ab origine e conseguentemente tale nullità rilevabile d’ufficio.