23.10.2020

Pure il nero va rettificato

  • Italia Oggi

Le Entrate possono basare l’accertamento induttivo sui conti paralleli ma il reddito va ridotto con i costi per i fornitori pagati in nero. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 23093 del 22 ottobre 2020, ha accolto il ricorso della società.

La vicenda riguarda una srl che aveva ricevuto un atto impositivo basato sulla contabilità parallela. Peccato che nei calcoli non erano stati considerati anche i pagamenti in nero ai fornitori. Su questo aspetto la difesa ha puntato il suo ricorso alla Suprema corte e ha vinto. Ad avviso degli Ermellini, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano state indicate e dimostrate dal contribuente, ovvero di quelle comunque emerse dagli accertamenti compiuti. Ove, peraltro, l’amministrazione abbia proceduto mediante accertamenti bancari, le operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili non possono automaticamente includersi fra dette componenti negative, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, gravando sul contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili, a meno che non risulti dallo stesso atto impositivo, o comunque da elementi a disposizione del giudice, che dette operazioni di prelievo sono state effettivamente destinate al sostenimento di costi dell’attività d’impresa. Sulla base di questo principio, per la Suprema corte, non v’è dubbio che la decisione impugnata incorra nel vizio di motivazione. Se infatti, da un lato, la Ctr sottolinea la correttezza della ripresa a tassazione da parte dell’ufficio, stante l’esistenza della contabilità «in nero», ampiamente dimostrata dagli stessi p.v.c., ove si fa riferimento anche alla circostanza che molteplici pagamenti di fornitori per merci o servizi non fatturati erano effettuati mediante movimentazione dei conti dei soci, dall’altro il giudice d’appello, finisce col «dimenticare» il peso e il significato di quegli stessi documenti concernenti i pagamenti ai fornitori.