03.10.2013

Prove testimoniali nei processi

  • Italia Oggi

Sempre più ristretto nel processo tributario il divieto della prova testimoniale. Le dichiarazioni degli operatori commerciali circa l’assenza dei macchinari può essere usata dall’amministrazione finanziaria per contestare la fatture false alla cartiera. Lo ha sancito la Cassazione con sentenza 22519 del 2/10/2013. La sezione tributaria ha ribaltato la decisione della Ctr del Lazio che, ai fini della rettifica Iva e contestazione di fatture false, ha ritenuto insufficienti le testimonianze raccolte dalla Gdf presso gli operatori commerciali. Questi avevano infatti testimoniato sulla assoluta mancanza di attrezzature da parte della società emittente i documenti contabili, mancanza che poteva classificarla come cartiera. A suffragio della decisione la Cassazione ha citato il principio generale secondo cui «in tema di contenzioso tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell’accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte». Né in questo modo, aggiunge il Collegio di legittimità, è violato il principio della parità delle armi di cui all’art.111 della Costituzione atteso che, in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 18/2000, anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con lo stesso valore probatorio. La Ctr ha male applicato il principio, chiarisce la Corte. Il giudice di merito, nel limitarsi ad affermare che le dichiarazioni dei terzi hanno mero valore indiziario e che i riscontri oggettivi agli stessi non erano stati resi noti, non ha considerato alcuni elementi oggettivi quali l’omesso rinvenimento nel corso dell’operazione di verifica delle fatture relative ai costi ritenuti non deducibili e la circostanza che la società fornitrice non fosse in possesso dei macchinari e attrezzature nonché del personale specializzato. Negli ultimi mesi sono state parecchie le decisioni della Cassazione che, in barba al divieto della prova testimoniale nell’ambito delle liti fiscali, hanno dato ragione al fisco. Per esempio, la sentenza 17674 sottolinea la rilevanza delle dichiarazioni rese alla Gdf, incluse quelle del fattorino che non ha mai consegnato la merce fatturata, ai fini della rettifica Iva.