19.05.2017

Prova del credito, atti solo da indicare

  • Il Sole 24 Ore

Con le nuove forme telematiche di insinuazione al passivo, la parte, nel ricorso di opposizione, non deve di nuovo produrre i documenti che provano il credito ma può limitarsi ad indicarli. E il giudice non può considerare inutilizzabili le “carte” allegate al fascicolo di parte della fase tempestiva, solo perché non riprodotte nell’opposizione.
L’automatica migrazione dei documenti all’interno del fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal Dl 179/2012 per l’ammissione al passivo, rende, infatti, necessario che i documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche in fase di opposizione. La Corte di cassazione, (sentenza 12548), accoglie il ricorso di un Comune contro il decreto del Tribunale che rigettava l’opposizione allo stato passivo considerando non provato il titolo alla restituzione delle somme . Per i giudici erano inutilizzabili i documenti allegati al fascicolo di parte della fase tempestiva e non riprodotti nell’opposizione, anche se il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione del fascicolo, formato dopo la presentazione della domanda di ammissione al passivo.
La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 99 della legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere «a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti». E’ quindi necessario verificare se la norma imponga o meno al creditore l’onere di depositare in opposizione gli atti già prodotti nell’ammissione al passivo davanti al giudice delegato, contenuti nel fascicolo di parte. Sul punto non c’è unità di vedute. In alcune sentenze si è affermato il dovere del creditore di riprodurre i documenti, scegliendo un’interpretazione estensiva della decadenza: non basta l’indicazione degli atti ma serve un nuovo deposito, perché il tribunale non può supplire all’inattività colpevole del ricorrente. Se il nuovo deposito non c’è , il tribunale prima di dichiarare l’improcedibilità all’opposizione deve verificare se gli atti prodotti dimostrano il credito. Parzialmente diversa la tesi secondo la quale, fermo restando l’obbligo del nuovo deposito e l’impossibilità di acquisire i documenti d’ufficio, non ci sarebbe decadenza in presenza di due condizioni: indicazione dei documenti e istanza di acquisizione.
I giudici della prima sezione modificano le considerazioni alla base delle precedenti decisioni.
L’articolo 99 comma 2 n. 4 non prevede un onere per il ricorrente di produrre i documenti insieme al depositi del ricorso ma solo la necessità di elencare, nell’atto introduttivo, quelli già presenti negli atti del processo. L’unica preclusione è limitata all’impossibilità di avvalersi di documenti nuovi. Non c’è ragione di estendere la decadenza, per sua natura di stretta interpretazione, provocando un effetto non voluto dal legislatore. Il temine “prodotti”, riferito ai documenti, deve far concludere che il ricorrente possa limitarsi a indicare in maniera specifica le “carte”, tra quelle già presentate, che gli sembrano più significative. E il tribunale è tenuto ad acquisire i documenti in questione.
Secondo la nuova disciplina (Dl 79/2012), la domanda di ammissione al passivo avviene tramite posta elettronica certificata al curatore, accompagnata dalla trasmissione dei documenti che dimostrano il diritto del creditore. L’articolo 99 va coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono più la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la Pec con i documenti al curatore che, tramite cancelleria, li mette a disposizione del giudice. Il documento probatorio entra così nel fascicolo informatico della procedura e nella conoscenza del giudice,. Alla sola condizione che sia stato indicato in modo specifico nel ricorso di opposizione.