11.07.2014

Prorata Iva, prevale la sostanza

  • Italia Oggi

Per la determinazione del prorata di detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi impiegati promiscuamente per effettuare sia operazioni imponibili che operazioni esenti, gli stati membri possono imporre alle imprese di prendere in considerazione elementi diversi dal fatturato, onde pervenire a risultati più precisi riguardo al calcolo dell’imposta detraibile. In particolare, l’impresa che svolge attività creditizia esente e attività di leasing imponibile, può essere tenuta a determinare il prorata assumendo quale importo delle operazioni imponibili, anziché l’intero ammontare dei canoni di locazione finanziaria fatturati, soltanto la parte corrispondente agli interessi.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 10 luglio 2014, C-183/13. La controversia all’origine della questione sollevata dai giudici portoghesi riguardava una banca esercente sia attività creditizia esente, sia attività di locazione finanziaria di veicoli imponibile. In base alla normativa portoghese, conforme a quella comunitaria, la banca applicava il principio dell’imputazione specifica, per cui detraeva integralmente l’Iva sugli acquisti dei veicoli destinati al leasing imponibile. Per gli acquisti impiegati promiscuamente in entrambe le attività, la banca detraeva l’Iva nella misura del prorata, per determinare il quale prendeva in considerazione: al numeratore, l’ammontare complessivo dei canoni imponibili fatturati alla clientela e, al denominatore, lo stesso ammontare e quello delle operazioni senza diritto alla detrazione.

In sede di controllo, l’amministrazione contestava però il metodo, sostenendo che aveva portato ad una rilevante distorsione della determinazione dell’Iva ammessa in detrazione. Secondo il fisco, avendo assunto l’importo del fatturato delle operazioni di locazione finanziaria, senza escludere la parte dei canoni diretta a compensare il costo di acquisto dei veicoli, la banca aveva falsato il calcolo del prorata. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della banca, ritenendo la tesi del fisco contraria alla norma, secondo la quale il prorata da applicare ai beni e servizi a uso misto deve essere calcolato con riferimento al fatturato relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione. Il fisco impugnava la decisione, osservando che oggetto del contendere è la possibilità o meno, per l’amministrazione, di esigere dal soggetto passivo, in una situazione in cui il diritto alla detrazione è determinato secondo la destinazione dei beni e servizi, che il prorata per la determinazione della detrazione dell’Iva sulle spese promiscue sia calcolato in modo da evitare distorsioni rilevanti. Il metodo adottato dalla banca altera il diritto alla detrazione, poiché la parte dei canoni che compensa l’acquisto dei veicoli non riflette la parte reale delle spese relative ai beni e ai servizi a uso misto che può essere imputata alle operazioni imponibili. Il giudice d’appello decideva di sospendere la causa per chiedere alla corte di giustizia se l’art. 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva permette che uno stato membro, in una situazione come quella descritta, obblighi il soggetto ad assumere nel calcolo del prorata da applicare ai beni e servizi ad uso misto la sola parte dei canoni di locazione finanziaria corrispondenti agli interessi.

Nella sentenza, la Corte ha considerato che, in base alla lettera, al contesto e alla finalità della norma, nonché ai principi di neutralità e di proporzionalità, gli stati membri devono fare in modo che le modalità di calcolo della detrazione siano tali da stabilire con la massima precisione la quota d’imposta detraibile. A tal fine, la direttiva non osta a che gli stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio diverso da quello basato sul fatturato, purché garantisca una determinazione del prorata più precisa. Riguardo al caso di specie, osserva la corte, anche se la realizzazione, da parte di una banca, di operazioni di leasing di veicoli può richiedere l’uso di taluni beni o servizi a uso misto (edifici, energia elettrica, servizi trasversali), tale uso è per lo più causato, innanzitutto, dal finanziamento e dalla gestione dei contratti e non dalla messa a disposizione degli autoveicoli. Posto che spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza, la corte conclude che il calcolo del prorata con il metodo del fatturato, in un simile contesto, porta ad un risultato meno preciso di quello ottenuto con il metodo imposto dall’amministrazione, che deve pertanto ritenersi ammesso ai sensi della direttiva.