30.01.2012

Professionisti, per il preventivo servono le tariffe di riferimento

  • Italia Oggi

di Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani 

Professionisti senza certezze nella determinazione del compenso che deve essere indicato nel mandato professionale a richiesta del cliente, per l'assenza di tariffe di riferimento e per la possibile emersione di difficoltà in itinere. Con l'emanazione del dl 24/1/2012 n. 1 (cosiddetto «Decreto liberalizzazioni»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/01/2012 n. 19 – Supplemento ordinario n. 18, il legislatore è intervenuto sulle professioni regolamentate, introducendo l'obbligo preventivo di determinazione degli onorari e dei costi, se richiesto dal cliente. Il comma 1, dell'art. 9 del decreto in commento ha, preliminarmente, confermato l'abrogazione delle tariffe professionali e, con il comma 3, ha modificato il precedente indirizzo (si veda ItaliaOggi del 25 gennaio scorso) richiedendo la pattuizione del compenso professionale, anche in forma scritta e a richiesta del cliente, al momento del conferimento dell'incarico.

Rispetto alla versione in bozza non si tratta di un vero e proprio «preventivo» ma soltanto della determinazione anticipata degli onorari ovvero degli «_ oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico_»; il professionista incaricato, pertanto, deve definire il costo del proprio lavoro prima dell'esecuzione dello stesso, con emergenti incertezze all'aumentare del grado di difficoltà nel corso dello sviluppo del medesimo incarico.

L'inadempimento, peraltro, costituisce «illecito disciplinare» sancito espressamente dalle disposizioni richiamate, ma esclusivamente per gli esercenti professioni regolamentate ovvero per i soli iscritti agli ordini professionali. Restano esclusi, paradossalmente, i consulenti, gli aderenti ad associazioni professionali non riconosciute e i dipendenti di associazioni sindacali e di categoria che esercitano le attività di consulenza, anche di natura legale, amministrativa e tributaria, in deroga al principio generale sancito della parità di diritti, stante l'assenza generale di esclusive in capo ai professionisti iscritti negli ordini.

Il decreto, come detto, abroga le tariffe professionali, raramente applicate in verità, ma che potevano costituire un mero riferimento anche per lo sviluppo dello pseudo-preventivo, fatta salva l'ipotesi di liquidazione giudiziale, per la quale l'onorario deve essere determinato dal giudice adito facendo riferimento ai parametri fissati con un decreto ad hoc del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia. Sul punto si deve evidenziare, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 9 esclude l'utilizzo generale dei parametri approvati dal ministro della giustizia nella determinazione del compenso, a pena di «nullità» della clausola in contratto, per quanto sancito dall'art. 36, del dlgs n. 206/2005 («Codice del consumo»). Le nuove disposizioni, inoltre, escludono la necessità che il conferimento dell'incarico (mandato) sia formato per iscritto, stante la presenza della locuzione «_ anche in forma scritta_», con le inevitabili complessità in presenza di un grave disaccordo tra il professionista e il cliente, per effetto della pattuizione verbale. Resta comunque obbligatoria l'indicazione di «_ tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi…» ed è altrettanto chiaro che il professionista ha sempre la necessità di un conferimento scritto del mandato, quantomeno per garantirsi l'efficacia probatoria in caso di contestazioni a posteriori da parte del cliente, con la conseguenza che lo stesso dovrà procedere nella quantificazione degli onorari e nell'indicazione dei dati della polizza assicurativa. Infatti, l'ulteriore novità concerne l'obbligo di indicare «_ i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale_» che, tralasciando problematiche inerenti al «Codice sulla privacy», introducono perplessità in assenza di un mandato sviluppato in forma verbale; in tal caso, per il professionista resta difficile dimostrare di avere informato il cliente. Peraltro, la vita del professionista si complica ulteriormente per effetto dell'obbligo di essere analitico nell'indicazione dei costi già in sede di conferimento dell'incarico, con particolare riferimento alle spese, agli oneri e ai contributi, ma con ciò non si può escludere che lo stesso professionista non possa determinare un compenso a forfait per l'unica prestazione, poiché la disposizione richiede che l'analiticità sia sviluppata per «_ singole prestazioni_». La disposizione trascura l'insieme delle difficoltà che può incontrare il professionista nella formulazione anticipata del compenso per una prestazione ancora da iniziare. Per riuscire a fornire un preventivo, il professionista dovrebbe riuscire a valutare la complessità delle operazioni da compiere, il tempo necessario per lo svolgimento dello stesso, le spese eventualmente occorrenti e così via.