06.08.2019

Professionisti, basta un like per la sanzione

  • Italia Oggi

Un semplice like ad un post sui social network può causare una violazione deontologica. Se un professionista esprime anche solo un apprezzamento ad una notizia falsa o non verificata, lo stesso non rispetterà il proprio dovere di competenza e potrà incorrere in una violazione disciplinare. A sottolinearlo la Fondazione studi consulenti del lavoro che, ieri, ha pubblicato un report dedicato al rapporto tra deontologia professionale e social network. L’approfondimento definisce una serie di linee guida che il professionista dovrà seguire per garantire il rispetto del codice deontologico di categoria anche sulle piattaforme web. Secondo i numeri elencati dalla Fondazione, sono circa 35 milioni gli italiani attivi sui social e circa 55 milioni (9 su 10) quelli che accedono al web. Un fenomeno di ampia diffusione che necessita di una valutazione su «quale sia il limite tra deontologia e l’utilizzo dei social network, vista la totale assenza di regole che al momento regna nell’uso di internet», si legge nel report. Il documento ricorda innanzitutto che diffondere dichiarazioni lesive tramite social network non costituisce un’ipotesi di diffamazione semplice di competenza del giudice di pace, ma piuttosto di diffamazione aggravata. Questo perché il messaggio è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone e i social, a differenza dei media tradizionali, non sono destinati ad un’attività di informazione professionale. L’iscritto dovrà quindi prestare ancora più attenzione ai contenuti che pubblica o condivide sui propri canali, perché allo stesso potranno essere applicate le circostanze aggravanti, in particolare per quanto riguarda il fenomeno delle «fake news». Il consulente «deve utilizzare le piattaforme evitando di diffondere incautamente contenuti e messaggi di scarsa credibilità» e la diffusione può avvenire sia con la condivisione di un post, sia con un commento o con un semplice like, perché con una qualsiasi di queste azioni il contenuto entra a far parte del flusso informativo di tutti i contatti del professionista. Dovrà essere controllata attentamente la veridicità di ciò che si vuole condividere sui propri profili perché «divulgare fake news arreca danno sia alla credibilità del professionista che, più in generale, alla categoria a cui appartiene». L’approfondimento della Fondazione analizza anche il comportamento che eletti presso istituzioni o enti di categoria devono avere sui social. Si ricorda che «coloro che rivestono cariche elettive devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità. Nell’era dei social network», come scritto nel report, «questo si traduce nella massima disponibilità nel prevenire, rispondere e possibilmente risolvere prontamente eventuali esigenze o criticità che possono palesarsi». Gli eletti, quindi, dovranno garantire una certa tempestività nelle risposte nel caso fossero sollecitati da clienti o iscritti.

Il documento si sofferma su uno degli aspetti più delicati nell’utilizzo dei social, ovvero la capacità di mantenere una certa riservatezza nel rapporto con la clientela. Viene infatti affermato che il professionista dovrà evitare di divulgare online «qualsiasi informazione dei propri clienti» e «a prescindere che talune informazioni vengano richieste durante una conversazione Whatsapp o Facebook, oppure semplicemente si voglia utilizzare i social per scopi pubblicitari, non deve essere mai violato l’obbligo del segreto professionale». In merito al rapporto con altri i colleghi o con altri professionisti, la Fondazione elenca una serie di regole comportamentali; se un professionista vorrà essere un amministratore di un gruppo, «che rappresenta certamente un utilizzo virtuoso dei canali social a fini professionali volto alla condivisione di informazioni con i colleghi», viene suggerito di attivare l’approvazione dell’iscrizione al gruppo in modo da poter controllare chi potrà partecipare e, di conseguenza, accedere alle informazioni condivise tra gli utenti «su argomenti che potrebbero promuovere o favorire l’esercizio, da parte di soggetti non abilitati, di prestazioni riservate». Non si dovranno diffondere notizie sulle attività di un collega «idonei a determinarne discredito», così come bisognerà evitare di pubblicare informazioni personali o fotografie, in particolare di colleghi, senza averne il consenso. Infine, vengono ricordati una serie di doveri generici nell’utilizzo delle piattaforme social, tipo quello di dignità e decoro, fedeltà, lealtà e correttezza.