24.03.2020

Procedimenti di adesione: termini sospesi, poi si sommano

  • Il Sole 24 Ore

Anche i procedimenti di adesione in corso sono sospesi fino al 15 aprile e non fino al 31 maggio. In ogni caso, secondo la circolare 6/E emanata ieri dalle Entrate, i 38 giorni di sospensione si sommano a quelli ordinari anche se il termine scade dopo il 15 aprile. Viene invece confermato che il pagamento delle adesioni in corso non beneficia di nessuna proroga.

Ma vediamo in concreto i principali chiarimenti contenuti nella circolare concernente appunto l’impatto della disciplina della sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

Innanzitutto, per gli avvisi notificati prima del 9 marzo e ancora pendenti a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile. Il termine riprende a decorrere dal 16 aprile e ciò anche ove sia in corso il procedimento con adesione. In altre parole, la nuova sospensione si applica secondo le Entrate con modalità simili a quella estiva con la conseguenza che i termini ordinari (60 giorni ovvero 60 + 90 in caso di procedimento con adesione) si interrompono dal 9 marzo per iniziare a riprendere dal 16 aprile (60 + 90 + 38).

Nel caso di avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. Sul punto, è singolare che la circolare da un lato (in premessa) dia atto della sostanziale sospensione dell’attività degli uffici fino al 31 maggio e, dall’altro, provi a sostenere che in realtà non si tratti di una vera e propria sospensione (nonostante il chiaro disposto normativo).

Nel tentativo di sostenere le due inconciliabili tesi, la circolare utilizza espressioni in alcuni punti palesemente contraddittorie. Così viene spiegato che l’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ma subito dopo si rileva che «la citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini delle attività di controllo e di accertamento».

Dopo questa sorta di slalom, la circolare ricorda che, nonostante la sospensione fino al 15 aprile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente sarà comunque possibile eseguire il contraddittorio laddove si tratti di una esigenza condivisa con il contribuente. Anche in questo caso, è singolare che si invochi il principio di collaborazione e buona fede per derogare alla sospensione fino al 15 aprile (di cui beneficia il contribuente) e la medesima collaborazione e buona fede venga ignorata per la ingiustificata e incredibile sospensione più lunga di cui, invece, beneficia l’amministrazione finanziaria.

Vengono poi illustrate le modalità di esecuzione del contraddittorio a distanza che, l’Agenzia, al termine del periodo emergenziale, valuterà (finalmente) di adottare in maniera ordinaria, subordinatamente alle dotazioni tecnologiche disponibili.

Da ultimo, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione perfezionata (da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) non beneficia di alcuna proroga. Fanno eccezione i soli residenti alla data del 21 febbraio nei comuni delle iniziali zone rosse per i quali versamenti e adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo, sono stati posticipati entro il mese successivo (30 aprile). Sulla base di questa interpretazione letterale della circolare, con riferimento al versamento di quanto dovuto per l’adesione, pare potersi anche dedurre che, analogamente, non subiscono alcuna proroga i versamenti relativi ad avvisi bonari e a piani di rateazione per conciliazioni e mediazioni.