04.09.2012

Privacy per le persone giuridiche

  • Italia Oggi

Nelle tlc le tutele della legge sulla privacy proteggono le persone giuridiche. Il settore delle comunicazioni aggancia al «contraente» la disciplina di protezione contro chiamate indesiderate e uso indebito dei dati personali. E «contraente» può essere anche l’ente collettivo, non solo la persona fisica.

Questa la tesi sviluppata dall’Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) nella circolare n. 23 dedicata alla «disciplina italiana della privacy – semplificazioni, recepimento delle nuova direttiva e-privacy e sviluppi in tema di trattamento dei dati per finalità di marketing».

La circolare illustra le novità legislative in materia di tutela della riservatezza e, in particolare, la modifica della qualifica di «interessato» e cioè del soggetto i cui dati personali sono tutelati dalla legge.

Con il decreto legge 201/2011 sono dati personali solo le informazioni delle persone fisiche e non più quelle riferite agli enti collettivi. Ci si chiede se possa, a questo punto, estendersi agli enti collettivi lo scudo protettivo contro il trattamento illegittimo dei dati. A questo quesito l’Assonime risponde affermativamente. La circolare ricorda che persone giuridiche, enti e associazioni sono compresi nella definizione di «contraente» fornita dall’articolo 4, comma 2, lettera f, del Codice della privacy (dlgs 196/2003). La conclusione per Assonime è che i contraenti, così come gli utenti, sono oggetto di tutela da parte delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche. I contraenti sono definiti come qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate.

Pertanto, si legge nella circolare, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni continuano a godere della tutela offerta dal Codice della privacy per le comunicazioni elettroniche in quanto «contraenti». Poco importa se non sono annoverati tra gli «interessati». Sulla stessa linea l’interpretazione di Assonime dell’articolo 130 del codice della privacy, novellato dal decreto legislativo 69/2012. La circolare ricorda che l’articolo 130 del Codice privacy disciplina le comunicazioni per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale) nei confronti dei contraenti e degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Quanto ai soggetti tutelati il documento afferma che la disposizione tutela non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. La motivazione di questa conclusione fa sempre appello alla definizione di «contraente», prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera f del Codice.

Fin qui la circolare. In materia va ricordato, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 121 del codice della privacy (anch’esso modificato dal dlgs 69/2012) le disposizioni relative al settore della privacy nella telecomunicazioni si applicano al trattamento dei «dati personali» connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni. Cosicché si potrebbe dubitare della prevalenza della definizione di «contraente» rispetto all’ambito di applicazione delineato sulla base della diversa definizione di «dato personale», che esclude le persone giuridiche dalle tutele di legge.

La circolare si sofferma anche sulle novità per la disciplina dei cookies.

Grazie alle novità l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso alle informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato. Peraltro, ai fini dell’espressione del consenso, nei casi in cui è richiesto, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o dispositivi di facile e chiaro utilizzo da parte del contraente o utente.