23.12.2011

Prestazioni con soggetti esteri a fatturazione istantanea

  • Italia Oggi

di Franco Ricca 

Fatturazione istantanea delle prestazioni scambiate con soggetti esteri: l'obbligo di emissione della fattura o dell'autofattura dovrà essere assolto entro lo stesso giorno dell'ultimazione del servizio oppure della maturazione del corrispettivo.

Questo l'effetto pratico che si ricollega all'introduzione del criterio speciale sull'effettuazione delle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, prevista dalla legge comunitaria 2010, in corso di pubblicazione sulla G.U. Un inconveniente gestionale rilevante per gli operatori, che potrebbe però essere evitato anticipando in via interpretativa le novità comunitarie in arrivo per il 2013. Vediamo il problema e la possibile soluzione.

Il momento di effettuazione. La legge comunitaria 2010, approvata il 30/11/2011, recepisce compiutamente, tra l'altro, la direttiva n. 117 del 2008 circa l'effettuazione delle prestazioni di servizi cosiddette generiche per le quali l'imposta è dovuta nel paese in cui è stabilito il soggetto passivo committente con l'inversione contabile. Per uniformare temporalmente la fornitura alle autorità fiscali delle informazioni da parte del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la direttiva 117 ha infatti vincolato gli stati membri a prevedere, dal 1° gennaio 2010, che le suddette prestazioni si considerano effettuate al momento dell'ultimazione (salvo il pagamento anticipato).

Sia pure in ritardo, la comunitaria 2010 apporta le conseguenti modifiche all'art. 6 del dpr 633/72, stabilendo che, in deroga alla regola generale del pagamento del corrispettivo, le prestazioni di servizi generiche scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Italia con soggetti passivi non stabiliti si considerano effettuate nel momento dell'ultimazione, o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. In caso di pagamento anticipato del corrispettivo, la prestazione si intende effettuata alla data del pagamento, limitatamente all'importo pagato. È confermata la disposizione, già inserita dal dlgs n. 18/2010, secondo cui le prestazioni in esame, qualora rese in via continuativa per una durata ultrannuale, in assenza di pagamenti si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione. In sostanza, le novità che scatteranno dal sessantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge, consistono nell'introduzione, nell'ordinamento interno, di specifici criteri per la determinazione del momento impositivo delle prestazioni generiche scambiate con soggetti passivi esteri (anche non comunitari), le quali si considereranno effettuate all'atto dell'ultimazione o, se periodiche o continuative, della maturazione del corrispettivo (eventi fino ad oggi quasi del tutto irrilevanti), salvo il caso di pagamento anticipato; in difetto di tali eventi, sarà invece ininfluente l'emissione della fattura.

Le ricadute operative. L'art. 21, comma 4, del dpr 633/72, stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, fatta salva la fatturazione differita delle cessioni di beni. È consentita l'emissione di un'unica fattura a fronte di diverse operazioni effettuate con la controparte nello stesso giorno.

Per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione non ha finora causato problemi pratici, essendo sino a oggi collegato esclusivamente al pagamento del corrispettivo.

Il discorso cambierà però con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Le prestazioni generiche rese da soggetti italiani a soggetti esteri, infatti, dovranno essere fatturate entro il giorno di ultimazione del servizio (ovvero di maturazione del corrispettivo, se di tratta di servizi continuativi). Analogamente, in relazione alle medesime prestazioni acquisite presso fornitori extracomunitari, i committenti nazionali dovranno provvedere negli stessi termini di cui sopra all'emissione dell'autofattura. Se il fornitore è invece un soggetto comunitario, la legge richiama le disposizioni degli artt. 46 e 47 del dl 331/93, per cui il committente potrà effettuare gli adempimenti richiesti per la tassazione in Italia (integrazione della fattura del fornitore e registrazione) nel mese di ricevimento, ovvero anche oltre, ma entro quindici giorni dal mese di ricevimento e con riferimento a tale mese.

È evidente come l'obbligo istantaneo di fatturazione e di autofatturazione è molto gravoso per gli operatori. Sarebbe pertanto opportuno consentire l'emissione della fattura o dell'autofattura in un termine congruo, senza pregiudizio per la contabilizzazione dell'Iva nel periodo di competenza.

In questo senso, peraltro, dispone espressamente il nuovo testo dell'articolo 222 della direttiva 112 del 2006, come sostituito dal direttiva n. 45 del 2010 con effetto dal 1° gennaio 2013, prevedendo che per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal committente la fattura va emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. Questa soluzione potrebbe quindi essere anticipata in via interpretativa, tenuto conto che già il vigente art. 223 della direttiva autorizza gli stati membri a consentire l'emissione di fatture riepilogative periodiche.