25.03.2013

Preconcordato con istanza «minima»

  • Il Sole 24 Ore

È sufficiente presentare una domanda dal contenuto minimo per aderire al concordato preventivo con riserva. Infatti, secondo le prime pronunce dei giudici sulla procedura operativa dall’11 settembre del l’anno scorso, il debitore – oltre a depositare i bilanci degli ultimi tre anni (che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione dei redditi) – può limitarsi ad affermare la sua natura di imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza. E a questa domanda di contenuto light corrisponde un controllo di mera legittimità del tribunale, essenzialmente per valutare la sua competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del debitore.
Si presenta così decisamente semplificato l’accesso alla procedura introdotta dal decreto legge 83/2012 (che ha modificato l’articolo 161 della legge fallimentare), particolarmente favorevole al debitore in crisi. Quest’ultimo, infatti, in base alle nuove disposizioni, può depositare la sola domanda di concordato, riservandosi di produrre la proposta, il piano e la documentazione in un secondo tempo, entro un termine fissato dal giudice non superiore a 120 giorni, prorogabile di altri 60.
Lo stop all’esecuzione
Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese decorrono gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore previsti dall’articolo 168 della legge fallimentare, estesi ora anche alle azioni cautelari. Effetti protettivi che permangono sino all’omologa, anche se il debitore, nel termine concesso dal giudice, depositi un accordo per la ristrutturazione dei debiti invece che una proposta di concordato preventivo.
Con riferimento alla regolarità formale della domanda, il tribunale deve accertare – eventualmente acquisendo le delibere assembleari – che chi l’ha sottoscritta abbia i poteri necessari. È incerto, esaminando le prime decisioni giurisprudenziali, se tale controllo debba includere anche i verbali previsti dall’articolo 152 della legge fallimentare (verbale della delibera assembleare o verbale della «determina» dell’organo amministrativo, anche monocratico, con cui si autorizza o decide la presentazione della proposta di concordato) o se essi possano essere prodotti successivamente, insieme al piano e alla proposta, quando verrà presentata.
Di regola il collegio, cui compete la decisione, concede al debitore il termine minimo di 60 giorni, che dovrebbe decorrere dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, anche se alcuni tribunali fissano il termine iniziale dall’emissione del provvedimento.
In caso di richiesta di proroga del termine il debitore deve iniziare a «scoprire le sue carte», esponendo al tribunale il tipo di concordato che si intende proporre e le linee essenziali della proposta e del piano.
Gli obblighi informativi
Nel decreto con il quale concede al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, il tribunale può disporre obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa.
La norma lascia al tribunale un ampio potere per fissare sia la periodicità, sia il contenuto degli obblighi informativi, che potranno quindi spaziare dalla periodica predisposizione di relazioni informative di contenuto più o meno analitico, a report di carattere più specifico (per esempio, sulle operazioni industriali compiute o su quelle finanziarie). Il mancato adempimento di questi obblighi determina l’inammissibilità della domanda.
In questi primi mesi di applicazione della norma molti tribunali, tra cui quello di Milano, hanno fatto un uso limitato di questo strumento di indagine istruttoria, riservandolo quasi esclusivamente a concordati di un certo rilievo che prevedano la continuità aziendale.