14.03.2011

Poste italiane perde i privilegi

  • Italia Oggi

di Antonio Ciccia 

Poste italiane senza salvagente: la società risponde dei danni causati dal ritardo nell'invio della corrispondenza. Come è successo a un'impresa, che non è riuscita a partecipare a una gara d'appalto, che addirittura avrebbe vinto, visto che, a posteriori, ha scoperto che la sua offerta era la più bassa. Peccato che il plico con la documentazione di gara è arrivato a destinazione dopo la scadenza del termine previsto dalla stazione appaltante. E le poste non possono più invocare esenzioni di responsabilità. Lo ha sancito la Corte costituzionale con la sentenza 46 del 2011, con la quale ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del dpr 156/1973. Una norma ormai abrogata dal Codice delle comunicazioni elettroniche: ma la pronuncia ha comunque il significato di affermare la piena responsabilità del soggetto incaricato del recapito. Vediamo come sono andati i fatti.

Una società ha fatto causa alle Poste Italiane spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere.

La società aveva spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione a una gara per l'affidamento di alcuni lavori da parte di un ente pubblico.

Per un equivoco le Poste anziché recapitare il plico a Reggio Emilia, lo hanno indirizzato a Reggio Calabria: con la conseguente esclusione della società dalla gara, in quanto l'offerta è arrivata a termine scaduto. E questo per una colpa delle Poste che la Consulta ha ritenuto evidente.

La società ha avuto dalle Poste solo un assegno, ma di 7,23 euro, per «ritardo recapito invio». Ovviamente insoddisfatta, la società ha iniziato la causa, rivendicando un risarcimento pieno alla luce del fatto che sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti.

Poste Italiane spa in giudizio ha riconosciuto il proprio inadempimento, ma ha sostenuto di dovere esclusivamente rimborsare le spese sostenute, in applicazione del dpr n. 156 del 1973.

Da qui il giudizio di costituzionalità sull'articolo 6 del dpr citato. E la Consulta non ha avuto dubbi. Quella norma è incostituzionale. In base a quella disposizione (ormai abrogata) le Poste non incontravano alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

Insomma era, come si legge nella sentenza, «un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto». Ora la Consulta non ha contestato il fatto che sia possibile una disciplina speciale di favore per le Poste, e questo a causa della complessità tecnica della gestione del servizio e all'esigenza del contenimento dei costi, ma non si può stabilire un privilegio in tutti i casi ai danni dell'utente.

Dunque anche per il servizio di postacelere, la previsione della semplice restituzione del costo per la spedizione significa un esonero di responsabilità, senza che l'utente possa avere il risarcimento del danno e senza che questa limitazione sia in qualche modo giustificabile con le esigenze del servizio postale. Da qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 citato nella parte in cui dispone che l'Amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.

Si è detto che la disposizione in esame è stata abrogata dall'articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Tuttavia la norma dichiarata incostituzionale avrebbe dovuto essere applicata in tutti i processi pendenti, relativi a fatti precedenti all'abrogazione.

In ogni caso la pronuncia finisce per stabilire un principio generale, per cui eventuali limitazioni di responsabilità delle Poste non sono legittime e si può sempre contestare in giudizio il disservizio.

Se dal disservizio sono derivati danni, questi devono essere risarciti integralmente, sempre che conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.