La vicenda
Nel domandare il rimborso immediato dell’Iva previsto dall’articolo 30 Dpr 633/1972, una Spa aveva presentato la polizza fideiussoria imposta dall’articolo 38-bis dello stesso decreto a garanzia della restituzione degli importi versati.
L’agenzia delle Entrate aveva poi emesso avvisi di accertamento per il recupero del proprio credito, avendo verificato l’esistenza di un debito della società. Quest’ultima, però, non versava l’importo richiesto; così l’Amministrazione aveva ingiunto il pagamento di 314mila euro alla società di assicurazioni garante.
Il ricorso
Contro il provvedimento delle Entrate, la compagnia aveva proposto opposizione presso il Tribunale, eccependo che la polizza era invalida giacché il proprio agente non poteva impegnarla oltre 500 milioni di lire, e comunque perché la Spa aveva nascosto di essere sprovvista della contabilità Iva. Con sentenza del 2010 il Tribunale aveva ridotto la pretesa del Fisco a 258 mila euro. Secondo il giudice, la fideiussione era un contratto autonomo di garanzia, e dunque la compagnia non ne poteva eccepire l’annullabilità prevista dall’articolo 1439 del Codice civile; in ogni caso, la società di assicurazioni avrebbe potuto verificare lo stato economico della Spa garantita.
La tesi dell’appellante
La compagnia ha presentato appello, contestando che la polizza fideiussoria rilasciata in favore della stessa Spa fosse un contratto autonomo di garanzia. Secondo la appellante, infatti, l’esame delle particolari condizioni negoziali avrebbe consentito di ritenere l’esistenza di un legame tra obbligazione del garante e obbligazione garantita; inoltre, le circolari Isvap vigenti al tempo della conclusione della fideiussione prescrivevano che le assicurazioni cauzionali si dovevano prestare come garanzia accessoria rispetto all’obbligo principale.
Il giudizio
Nel respingere l’impugnazione, la Corte di Napoli afferma che configura un contratto autonomo di garanzia «la polizza fideiussoria prevista dall’articolo 38-bis Dpr 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze Iva risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza)». Si tratta – prosegue la Corte, citando la sentenza 15576/2006 della Cassazione – di un contratto «che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita».
Le implicazioni
Nel caso in esame, la polizza prevedeva l’obbligo della compagnia di assicurazioni di pagare «senza eccezione alcuna», e dunque escludeva un «nesso di accessorietà tra garanzia e obbligazione principale». Tanto più che non si poteva trascurare neppure «il dato “morfologico” delle polizze fideiussorie, che, al contrario delle ordinarie fideiussioni, non intervengono tra garante e creditore, bensì tra garante e garantito nella forma del contratto a favore di terzo».