In piazza i redditi dei dirigenti pubblici e di chi riveste cariche politiche. Il governo ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega prevista dall’articolo 1, comma 35, della legge 190/2012 (anticorruzione), finalizzato al riordino delle tantissime norme che impongono di pubblicizzare una molteplicità di dati. E l’omissione delle informazioni sarà punita con delle sanzioni da un minimo di 500 euro a un massimo di 10 mila euro, con la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione del provvedimento con cui si è colpito il dirigente o il politico.
Spicca, in particolare, una decisa volontà del legislatore di far conoscere ai cittadini anche il trattamento economico e l’intero stato patrimoniale della dirigenza.
Patrimonio dei dirigenti. Lo schema di decreto legislativo sottrae alle cautele della privacy le informazioni sui dirigenti pubblici e vuole mettere in condizione i cittadini di conoscere ogni aspetto della loro attività e del patrimonio. Per tutti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali e per i collaboratori o consulenti, si impone di rendere pubblici l’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati dall’erario o lo svolgimento di attività professionali, le retribuzioni, fisse e variabili. Nei confronti dei consulenti esterni, le pubblicazioni dei dati relativi ai loro incarichi sarà condizione di efficacia dell’atto e di conferimento e per la liquidazione dei relativi compensi. Il dirigente che vìoli questa prescrizione risponde sul piano disciplinare del e dovrà pagare una sanzione pari alla somma corrisposta, oltre all’eventuale risarcimento del danno da ritardo. Infine, le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare ed aggiornare l’elenco dei dirigenti esterni, assunti a tempo determinato, con tanto di curriculum.
Compensi dei politici. Altrettanto rigoroso e ampio è l’elenco delle informazioni riguardanti i componenti degli organi politici.
Sul sito istituzionale, ogni amministrazione dovrà inserire l’atto di nomina o di proclamazione dell’elezione, specificando la durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum (anche se non si capisce quanto possa influire il curriculum per una carica elettiva politica); i compensi, di natura fissa o variabile, connessi con l’assunzione della carica; le spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; l’elenco di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti. Anche per gli eletti lo schema di decreto legislativo prevede la pubblicazione di dichiarazioni sul patrimonio (beni immobili, mobili registrati, azioni), dichiarazioni Irpef e una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale,.
Sanzioni. Nel caso in cui i componenti degli organi di governo omettano di fornire le informazioni sul loro stato patrimoniale o, comunque, diano informazioni incomplete, lo schema di decreto legislativo prevede luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 a un massimo di 10 mila euro e il relativo provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.La sanzione si applica anche nel caso di omessa o incompleta informazione in merito alla titolarità di imprese, alle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela dei componenti degli organi politici.