27.02.2014

Platea ampia per l’Ires al 130%

  • Italia Oggi

Platea ampia per l’applicazione della maggiorazione dell’acconto Ires al 130% per il 2013. Oltre a banche, società finanziarie e intermediari finanziari, applicazione estesa alle società che esercitano l’attività di assunzione di partecipazione in istituti di credito, capogruppo, intermediari finanziari e istituti di moneta elettronica e di pagamento.

Ciò emerge dalla circolare n. 1/2014, del 24 febbraio scorso, emanata dal Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo, avente a oggetto il dl 30/11/2013 n. 133 e, in particolare, l’aumento degli acconti Ires e l’introduzione di un’addizionale Ires per il comparto bancario, finanziario e assicurativo.

Per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, il dm 30/11/2013 aveva introdotto un incremento dell’acconto Ires fino al 102,5% per la generalità dei contribuenti e fino al 130% per gli enti creditizi e finanziari, nonché per la Banca d’Italia e per le società assicurative.

Gli autori richiamano tutti provvedimenti emanati, con particolare riferimento al dl 102/2013, che aveva introdotto una clausola di salvaguardia, disponendo un eventuale intervento da parte del ministero dell’economia; intervento eseguito puntualmente con il dm 30/11/2013 che ha portato al 130% gli acconti per enti creditizi e assicurazioni.

Per detti soggetti la detta percentuale si applica per il solo periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, mentre per il successivo si rende applicabile la maggiorazione Ires pari a 1,5 punti percentuali (101,5%), applicabile alla generalità delle società, ristabilendo la normalità a partire dal 2015 (acconto pari al 100%).

Ai fini della corretta applicazione dell’acconto, gli autori richiamano i soggetti indicati nel dlgs 87/1992, evidenziano il mantenimento negli elenchi di cui all’art. 106, dlgs 385/1993 (Tub) delle società cessionarie per la garanzia delle obbligazioni bancarie garantite e per le altre società di cartolarizzazione, con conseguente applicazione dell’acconto nella misura del 130% per il 2013 e, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 59, del medesimo testo unico, confermano l’applicazione della maggiorazione anche alle società finanziarie che esercitano l’assunzione di partecipazioni in istituti di credito o altri intermediari finanziari; restano escluse dalla maggiorazione al 130% le holding di gruppi industriali, anche se esercitano attività finanziarie a favore del gruppo.

Con riferimento all’addizionale Ires di 8,5 punti percentuali, applicabile al comparto bancario e assicurativo per l’esercizio in corso al 31/12/2013, si da atto della deroga alla retroattività delle disposizioni tributarie (art. 3, legge 212/2000) e si rilevano, sul punto, profili di legittimità costituzionale.

Gli autori confermano il medesimo ambito applicativo della maggiorazione dell’acconto Ires, ma soprattutto rilevano che la differenza principale, rispetto all’applicazione del tributo (Ires) ordinario, riguarda la base imponibile, giacché la stessa non tiene conto delle variazioni in aumento derivanti dalla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela, di cui al comma 3, dell’art. 106, dpr 917/1986, in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014.

Si devono, invece, assumere normalmente tutte le altre variazioni in aumento e in diminuzione, incluse quelle relative ai diciottesimi di svalutazioni su crediti non dedotte nei periodi precedenti.