09.11.2012

Più tempo per i risarcimenti

  • Il Sole 24 Ore

Il termine entro cui chiedere i danni o far valere un altro diritto che deriva da un contratto assicurativo si dilata a dieci anni. La novità è contenuta nelle pieghe dell’ultimo decreto crescita (Dl 179/12), entrato in vigore il 20 ottobre, ed è destinata a creare rilevanti problemi alle assicurazioni: da una maggiore esposizione alle frodi a un appesantimento delle riserve da appostare in bilancio. Inconvenienti mitigati dal fatto che la nuova regola non vale per le polizze più diffuse: quelle Rc auto.
L’allungamento da due a dieci anni del termine di prescrizione per il risarcimento è un effetto collaterale della soluzione adottata per le “polizze vita dormienti” per le quali era necessario ripristinare la scadenza di dieci anni che vigeva fino al 2008. La necessità derivava dal rischio che qualcuno eccepisse e facesse riconoscere dalla Consulta l’incostituzionalità del termine abbreviato a due anni, per disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe (come quelle dei “conti bancari dormienti”).
L’obiettivo è stato perseguito inserendo nel decreto crescita una disposizione formulata in modo da stabilire il massimo dell’eguaglianza: il comma 14 dell’articolo 22 modifica il comma 2 dell’articolo 2952 del Codice civile fissando a dieci anni la prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione o di riassicurazione (i dieci anni vanno contati a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui quei diritti si fondano). Dunque, il nuovo termine di prescrizione vale per tutti i contratti assicurativi. Tranne quelli Rc auto, per i quali continua a valere la prescrizione biennale fissata dall’articolo 2947 del Codice civile (che si applica appunto ai soli incidenti stradali e dei natanti e non è stato modificato dal decreto crescita).
Il primo problema è che, avendo a disposizione dieci anni per chiedere i danni, chi volesse truffare una compagnia avrebbe più possibilità di prima: a distanza di tanto tempo, diventa più difficile effettuare accertamenti per verificare come si sono svolti i fatti e quali sono stati i danni effettivi. Un effetto paradossale, che si aggiunge alle perplessità create dallo stesso decreto crescita nella Rc auto: l’articolo 21 contiene «misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative» (in sostanza, la disciplina dell’agenzia antifrode Rc auto).
Con il passaggio a dieci anni, inoltre, aumenta il numero dei sinistri che le compagnie devono considerare quando calcolano le riserve relative agli incidenti non ancora liquidati. Questo comporta non solo un maggior immobilizzo di capitale, ma anche più complicazioni amministrative.
Ciò vale soprattutto per il regime transitorio, che appare piuttosto delicato. Infatti, tutti i sinistri per i quali al 20 ottobre scorso non era ancora maturata la prescrizione biennale (prevista dalle regole precedenti) hanno un termine allungato a dieci anni e per questo vanno “recuperati” nel calcolo delle riserve. Ulteriori complicazioni arriverebbero se in sede di conversione in legge del decreto crescita la norma sulla prescrizione venisse cancellata o modificata.