09.10.2012

Più semplice comunicare con la platea dei creditori

  • Il Sole 24 Ore

Con il decreto legge sono introdotte, all’articolo 17, rilevanti modifiche alla disciplina delle notificazioni e comunicazioni nel procedimento per dichiarazione di fallimento e nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria. Si tratta di norme che pur attinendo al profilo specifico delle comunicazioni sono destinate ad incidere profondamente nella gestione delle procedure concorsuali.
Quanto al procedimento per dichiarazione di fallimento un grave problema per i creditori istanti è oggi rappresentato dalla irreperibilità di una parte significativa delle imprese debitrici all’indirizzo della sede legale con conseguente necessità, ai fini della validità della notificazione del ricorso, della faticosa ricerca del legale rappresentante a sua volta spesso irreperibile (con difficoltà ancora maggiori quando si tratta di soggetto trasferito all’estero o di nazionalità straniera) con l’ulteriore conseguenza dell’abnorme dilatazione dei tempi dell’istruttoria prefallimentare.
Con le nuove norme, che entreranno però in vigore dal 2014, in coincidenza con la scadenza del termine per le imprese individuali per adempiere all’obbligo, già vigente per le società, di dotarsi della posta elettronica certificata, provvede la cancelleria alla notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento all’impresa debitrice all’indirizzo Pec. Per il caso in cui l’impresa non si sia dotata della Pec o questa non sia funzionante la notificazione è effettuata tramite l’ufficiale giudiziario, esclusivamente nella forma “di persona”, alla sede risultante dal registro e delle imprese e, quando l’impresa non risulti reperibile all’indirizzo della sede, la notificazione si perfeziona mediante deposito di copia dell’atto alla relativa Casa Comunale con effetto immediato. Questo meccanismo di notificazione semplificato, incentrato sul duplice obbligo dell’impresa di munirsi di Pec e, in caso negativo, di comunque risultare reperibile all’indirizzo comunicato al registro delle imprese, ha consentito di fissare in quarantacinque giorni il tempo massimo tra il deposito del ricorso e la data dell’udienza.
Ma l’impatto maggiore nella realtà delle procedure concorsuali, in primo luogo sul piano della qualità dei flussi informativi ai creditori e quindi dell’effettività della circolazione delle informazioni (ma anche sul piano della drastica riduzione degli accessi alle cancellerie), lo avranno le norme sulle comunicazioni dopo l’apertura della procedura, che è previsto entrino in vigore, per le nuove procedure, con la pubblicazione della legge di conversione.
È stabilito anzitutto che a seguito dell’apertura della procedura il curatore fallimentare o il commissario, quando si tratta di altra procedura, inviino la relativa comunicazione con modalità telematica ai creditori il cui indirizzo Pec risulti dal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi Pec. A tutti i creditori è richiesta la comunicazione del rispettivo indirizzo Pec con l’avviso che in assenza le future comunicazioni degli atti della procedura avverranno, ad ogni effetto, esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
È quindi previsto che tutti i più importanti atti della procedura (ad esempio il progetto di stato passivo, lo stato passivo, la relazione semestrale, il progetto di riparto, il rendiconto, la proposta di concordato, la relazione ex articolo 172 Legge fallimentare del commissario, la relazione semestrale del liquidatore nel concordato per cessione dei beni e gli analoghi atti nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria) siano comunicati a tutti i creditori all’indirizzo Pec. Per le procedure concorsuali già pendenti all’entrata in vigore della legge di conversione è previsto che questa disciplina delle comunicazioni con modalità telematica si applichino a partire dal 30 ottobre 2013,con termine ai curatori ed ai commissari fino al 30 giugno 2013 per richiedere a tutti i creditori l’indirizzo Pec e per avvisarli delle conseguenza della mancata comunicazione. Nell’ambito di questa nuova disciplina, con riferimento specifico alla verifica dei crediti, è previsto che il creditore debba inviare le domande di ammissione al passivo con i relativi documenti direttamente all’indirizzo Pec del curatore o commissario straordinario il quale provvederà alla loro trasmissione alla cancelleria unitamente al progetto di stato passivo. Allo stesso indirizzo, almeno 5 giorni prima dell’udienza vanno trasmesse le osservazioni al progetto e i documenti integrativi.