Non sono più applicabili, quindi, le percentuali indicate nell’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2008, seppur lo stesso non sia stato abrogato, in quanto la “congruità” del loro valore è stabilita ora direttamente dall’articolo 108, comma 2 del Tuir.
Anche relativamente all’inerenza, il decreto internazionalizzazioni ha modificato la normativa precedente, prevedendo che la stessa venga individuata dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, «anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse» e non più «dell’attività internazionale dell’impresa». In questo caso, il decreto attuativo non deve essere modificato, in quanto già in precedenza non aveva specificato alcun requisito relativo «all’attività internazionale dell’impresa».
Considerando che il decreto attuativo prevede che, per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute prima del conseguimento dei primi ricavi «possono essere portate in deduzione dal reddito» del periodo d’imposta dei primi ricavi e in quello successivo, «se e nella misura in cui le spese sostenute in tali» due «periodi siano inferiori all’importo deducibile», dovrà essere chiarito dalle Entrate, se già dal prossimo anno, dopo aver dedotto le spese del periodo stesso, si potranno utilizzare le nuove percentuali anche per dedurre le spese di rappresentanza “pre-ricavi” sostenute fino al 31 dicembre 2015.
Il decreto legislativo non ha modificato la normativa sulle spese di pubblicità, le quali potranno ancora essere fiscalmente capitalizzate e ammortizzate «in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi». A seguito del recepimento della direttiva Ue 34/2013, peraltro, dal 2016 le spese di pubblicità, come quelle di ricerca, non potranno più essere capitalizzate civilisticamente e costituiranno un costo di esercizio. Considerando che fiscalmente la scelta tra la capitalizzazione o meno è libera, il disallineamento potrà essere evitato, se si deciderà di spesarle.
Per le spese di pubblicità, a differenza di quelle di rappresentanza, non è ancora stato previsto un limite massimo deducibile proporzionato ai ricavi dell’impresa (si veda la proposta di un limite del 5% dei ricavi, formulata nell’ordine del giorno 9/1750/7 della Camera del 27 ottobre 2006), con il conseguente problema della possibile qualificazione come spesa di rappresentanza sia delle spese di pubblicità sia di quelle di sponsorizzazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 agosto 2015).
Dal 13 dicembre 2014, i soggetti che applicano il regime Iva dell’articolo 74, comma 6 del Dpr 633/1972 o quello dell’articolo 2, comma 3 della legge 398/1991 versano solo il 50% dell’Iva delle fatture emesse di sponsorizzazioni e non più il 90%, in quanto il calcolo per queste ultime è stato parificato a quello previsto per le fatture di pubblicità (articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).