24.06.2013

Più ossigeno per i debiti fiscali

  • Italia Oggi

Dilazioni dei debiti tributari fino a dieci anni anziché gli ordinari sei per i debitori in grave situazione di difficoltà. Decadenza dai benefici solo al mancato pagamento dell’ottava rata, anche non consecutiva, all’interno del piano di dilazione invece delle sole due rate consecutive, richieste in precedenza. Niente espropriazione dell’immobile a uso abitativo del debitore da parte del concessionario della riscossione ed estensione dei limiti vigenti per le ditte individuali alla pignorabilità dei beni strumentali anche alle società ed enti con capitale prevalente sul lavoro.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità introdotte in materia di riscossione dal decreto del Fare approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo targato Enrico Letta.

Si tratta di novità importanti che intervengono su alcuni punti chiave del dpr 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

La grave situazione di difficoltà. Uno degli interventi più importanti riguarda proprio le modifiche all’articolo 19 del Dpr 602/73 in tema di dilazione di pagamento.

D’ora in avanti i debitori che si presenteranno agli sportelli dei concessionari della riscossione potranno richiedere una dilazione di pagamento fino a dieci anni (120 rate mensili). Per ottenere tale beneficio dovranno però dimostrare di trovarsi in una condizione finanziaria peggiore di quella di temporanea difficoltà di adempiere prevista dall’articolo 19 del dpr 602/73 per l’accesso ai benefici della dilazione. Tale peggiore situazione viene definita nel nuovo comma 1-quinques, aggiunto dall’articolo 52 del dl fare alla disposizione sopra ricordata, come quella nella quale il debitore viene a trovarsi, per ragioni estranee alla propria responsabilità e per effetto della congiuntura economica.

La nuova disposizione oltre a definire lo stato di grave difficoltà del debitore determina anche le due condizioni al verificarsi delle quali la stessa si intende per comprovata.

Tali due situazioni sono: a) l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) la valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile sulla base delle nuove disposizioni.

Si tratta a ben vedere di dover analizzare la problematica sotto due diversi profili. Il primo, identificato dalla norma con la lettera a), riguarda l’accertamento in ordine all’impossibilità per il debitore di rispettare gli impegni che potrebbero derivargli o che gli derivano se si tratta di un a richiesta in proroga, da un piano di dilazione ordinario che può spingersi fino a 72 rate mensili. Se la situazione di difficoltà è tale da non consentire il rispetto degli impegni assunti con tale piano allora il concessionario può valutare la possibilità di allungare la dilazione o concederla già dall’inizio, in un numero massimo di 120 rate mensili.

Una volta verificata questa prima condizione bisogna al tempo stesso verificare la solvibilità del debitore in relazione allo stesso piano straordinario di dilazione concedibile. I concessionari dovranno cioè verificare che la situazione del debitore non sia così grave da determinarne una vera e propria insolvenza con l’impossibilità per quest’ultimo di fronteggiare un qualsiasi piano di dilazione, anche straordinario. Nel caso in cui tale seconda verifica dia un esito negativo, evidenziando uno stato di vera e propria insolvenza, nessuna rateazione, nemmeno di tipo straordinario, potrebbe essere infatti concessa al debitore.

Novità in tema di decadenza. Con le novità introdotte dal decreto del Fare il debitore decadrà dai benefici della dilazione se nel corso del periodo di rateazione si verifica il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Viene così riscritta la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 19 del dpr 602/73 che prevedeva la perdita dei benefici della dilazione con il mancato pagamento due rate consecutive del piano.

La nuova norma è solo apparentemente più garantista per il debitore. È molto più facile incappare nel mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, che non di due rate consecutive all’interno di un medesimo piano di dilazione. Per comprendere meglio facciamo un semplice esempio. Supponiamo che un debitore abbia ottenuto un piano di dilazione di tipo ordinario di 72 mesi. Con la disposizione ante dl del fare il nostro debitore poteva permettersi il lusso di pagare un mese si e un mese no, senza mai decadere dal beneficio della dilazione. Così comportandosi infatti non faceva mai scattare la condizione prevista dalla legge, ovvero il mancato pagamento di due rate consecutive. Con la nuova modalità introdotta dal decreto invece il nostro debitore, pur comportandosi nella stessa identica maniera incapperà nella perdita dei benefici di dilazione dopo soli 16 mesi. Dopo tale periodo infatti si troverà ad aver pagato otto rate e averne impagate altrettante facendo scattare la nuova condizione prevista dal terzo comma del novellato articolo 19 del dpr 602/73.

Si tratta anche in questo caso di una modifica rilevante che dovrà essere assimilata rapidamente dai concessionari della riscossione e dagli stessi debitori. Essa riguarderà infatti sia le nuove rateazioni concesse dopo l’entrata in vigore del decreto del fare ma anche quelle già in essere a tale data. È bene ricordare a tale proposito che alla perdita dei benefici della dilazione l’intero importo iscritto ancora a ruolo potrà essere riscosso immediatamente ed automaticamente dal concessionario, in unica soluzione.