RICERCA BENI PIGNORABILI
Il decreto 132/2014 ha dato al creditore la possibilità, previa autorizzazione del presidente del tribunale, all’ufficiale giudiziario, di chiedere la ricerca di beni pignorabili, mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Il problema è la disponibilità di collegamenti telematici presso gli uffici esecuzioni. A questo proposito l’articolo 155-quinquies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (introdotto sempre dal dl 132/2014), ha concesso al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti». Si è aperto il problema se l’accesso diretto all’anagrafe tributaria, in attesa di collegamenti, fosse consentito da subito o se occorresse aspettare il decreto ministeriale attuativo previsto dall’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Alcune sentenze hanno detto che la norma è subito operativa (vedasi ItaliaOggi del 28/2/2015). Ora il decreto giustizia prevede che la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi ai gestori delle banche dati (limitatamente ad anagrafe tributaria, Inps, Pra), si applichi anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Sebbene la formulazione non sia chiarissima, il risultato dovrebbe essere la possibilità per il creditore di chiedere informazioni direttamente ai gestori delle banche dati bypassando gli ufficiali giudiziari. Questo nel termine di un anno, scadenza assegnata per l’adozione del decreto dirigenziale, che assicuri la piena funzionalità del sistema.
ESECUZIONI
Il decreto legge in commento interviene sulle esecuzioni e cerca di sbloccare eventuali cause di stallo e di lentezza delle procedure. Per altro verso si interviene anche a tutela delle fasce deboli e, con norme figlie della crisi, il provvedimento d’urgenza impone limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni e concede rate più lunghe per la conversione del pignoramento.
PIGNORAMENTI IMMOBILIARI
Vediamo il dettaglio delle novità per le esecuzioni immobiliari. Si accelerano i tempi: la documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni (erano 120).
Cambia la determinazione del valore dell’immobile pignorato. Dalla moltiplicazione dell rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (articolo 15 del codice di procedura civile), si passa al valore di mercato. L’esperto, che deve procedere alla stima, calcolerà il valore a metro quadro, con le necessarie correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici, morosità di spese condominiali.
Nella stima si dovrà evidenziare se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano i tempi per il giuramento (da fare in cancelleria) del consulente stimatore (saltando l’udienza) e per la presentazione delle offerte. Si accelera anche la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, che potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.