09.05.2011

Per notificare l’avviso all’irreperibile basta l’albo comunale

  • Il Sole 24 Ore

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

Nel caso di irreperibilità assoluta del contribuente l'atto tributario è notificato con l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale e senza la necessità di una raccomandata. Il termine di impugnazione decorre dall'ottavo giorno successivo all'affissione. È l'orientamento delle recenti sentenze di Cassazione (da ultimo la 6102/2011) che hanno fatto chiarezza sulle notifiche degli atti tributari da parte del fisco.

La procedura

Procediamo con ordine. L'oggetto del processo tributario è l'impugnazione di un atto amministrativo. Il perfezionamento della notifica dell'atto amministrativo assume, quindi, un ruolo fondamentale sia per il notificante, in quanto mette a riparo da decadenze l'ufficio, e sia per il destinatario dell'atto per il quale inizia a decorrere il termine per l'impugnazione.

La complessità della procedura notificatoria dell'atto amministrativo (si veda la tabella in pagina) si evince già dall'articolo 60 del Dpr 600/73. Al comma 1 si fa un richiamo generale alle norme del codice di procedura civile, richiamo che va integrato con le modifiche specifiche dettate dall'articolo 60 (norma speciale), con tutto quello che ciò comporta nel momento in cui occorre scegliere tra una norma generale e una norma speciale. Del resto non meno complessa è la procedura notificatoria per la proposizione del ricorso. Quello tributario è infatti l'unico tipo di processo che prevede, per le fasi di merito, tre tipi diversi di notifica del ricorso (per posta, tramite ufficiale giudiziario, o a mezzo di consegna diretta all'ufficio).

Per un consolidato orientamento giurisprudenziale «la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 del Cpc quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito». In questo caso il messo notificatore deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per il contribuente i 60 giorni per proporre ricorso decorrono dal giorno in cui riceve la raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (si veda il pezzo a lato). Questa costituisce, quindi, un tipo di notifica che viene seguita nel caso di «irreperibilità relativa» del destinatario e che si differenzia da quella prevista dalla lettera e), del Dpr 600/73 per l'«irreperibilità assoluta».

La disciplina applicata

Per l'irreperibilità assoluta si applica la disciplina prevista alla lettera e) dell'articolo 60 del Dpr 600/73 (sostitutivo per il procedimento tributario dell'articolo 143 del Codice di procedura civile per la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, ovvero quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

La Cassazione, con la sentenza 6102/11 citata all'inizio, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente (ex articolo 60, lettera e, del Dpr 600/73) è ritualmente effettuata con l'affissione dell'avviso del deposito nell'albo comunale, senza la necessità di procedere alla spedizione con raccomandata quando nel comune nel quale deve essere eseguita non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro – aggiunge la Cassazione – che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionali. Per il contribuente, i 60 giorni per proporre ricorso in Commissione tributaria decorrono dall'ottavo giorno successivo all'affissione.

La differenza

La differenza tra i due tipi di irreperibilità e, quindi, di procedure notificatorie, è stata individuata e definita nei suoi contorni dalla Cassazione con la sentenza 10177/09. Secondo la pronuncia, l'articolo 60 del Dpr 600/73 non esclude l'applicabilità dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate in tale disposizione. Pertanto, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'articolo 137 e successivi del Codice di procedura civile, si deve ritenere che, nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'articolo 139 del Cpc, la notifica vada effettuata in base all'articolo 140, seguendo esattamente la procedura indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata). Mentre, solo se il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto (disciplinata nel codice di rito dall'articolo 143 del codice di rito) occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 60, lettera e), del Dpr 600/73.