14.03.2012

Per l’Iva scambio ampio fino al 31 marzo

  • Il Sole 24 Ore

di Gian Paolo Tosoni

La compensazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno 2011 non ancora presentata, può essere effettuata fino al 31 marzo 2012 per l'importo di 10mila euro. Successivamente in assenza della presentazione della dichiarazione il limite si riduce a 5mila euro.
Lo precisa un comunicato stampa pubblicato ieri sul sito dell'agenzia delle Entrate con il quale si anticipa l'emanazione del provvedimento del direttore che fisserà la decorrenza al 1° aprile 2012, delle nuove regole sull'utilizzo dei crediti Iva fissate dall'articolo 8 del Dl 16/2012. Questa disposizione prevede che la compensazione orizzontale dei crediti Iva (articolo 17 del Dlgs 241/97) è consentita liberamente, senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale, fino a 5mila euro in luogo del precedente limite fissato in 10mila euro. Pertanto fino al 31 marzo 2012 resta valida la soglia di 10mila euro, per quanto riguarda i crediti annuali relativi al 2011.
In sostanza, alla data del 1° aprile, chi avrà compensato il credito Iva 2011 fino a 10mila euro, non avrà alcuna conseguenza. Da tale data dovranno invece prestare attenzione coloro che non avranno ancora presentato la dichiarazione Iva annuale. Ad esempio, il contribuente che abbia compensato fino a 7mila euro non potrà più compensare alcunché, ovvero se avrà compensato per importi inferiori a 5mila euro potrà compensare per la differenza. Ovviamente per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 10mila euro ovvero a 5mila euro (a decorrere dal 1° aprile), la procedura sarà consentita presentando preventivamente la dichiarazione annuale Iva; inoltre è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione Iva da parte di un professionista abilitato, se il credito compensato è di importo superiore a 15mila euro.
La nuova soglia opera anche relativamente ai rimborsi trimestrali Iva maturati nel 2012; in questo caso entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre soltanto per l'importo di 5mila euro; successivamente dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio sarà possibile qualsiasi compensazione fatto salvo il limite di 516mila euro.
In base ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 29/E del 3 giugno 2010, non soggiacciono ai limiti di 10mila ovvero 5mila euro e a quello di 15mila euro (per il visto di conformità) esclusivamente quelle compensazioni verticali che sono utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.